lunedì 6 gennaio 2014

DISSESTO ENT I LOCALI UN DRAMMA DA EVITARE


 

ll dissesto rappresenta per una comunità territoriale un evento sicuramente nefasto. Perché, a prescindere dagli aumenti di aliquote e tributi, destinati al solo ripiano dell’indebitamento pregresso, non si riesce mai a soddisfare pienamente le pretese dei creditori, spesso rappresentati da imprese ed artigiani locali, che in tale evenienza rischiano seriamente anche la loro stabilità occupazionale, compromettendo irrimediabilmente l’economia e l’occupazione locali, già seriamente compromesse dalla spaventosa crisi che si sta attraversando. Infatti le procedure di dissesto in corso, malgrado lo stanziamento di 100 milioni di euro, a favore delle stesse, disposto dal decreto legge 35/2013, stentano a chiudersi e probabilmente non si chiuderanno mai, dato che l’articolo 31, comma 15 della Legge 289/2002, ha abrogato la possibilità di far ricorso al mutuo per finanziare la massa passiva del dissesto. In effetti, attualmente, il mutuo può coprire solo debiti di parte capitale o anche debiti di parte corrente, solo però se sorti antecedentemente alla riforma costituzionale del 2001.

Il Consiglio di Stato è intervenuto sulla questione, con riferimento al comune di Paola, con l’ordinanza n. 1152/2013 emessa dalla V Sezione il 27 marzo 2013, affermando che il dissesto è un evento di carattere eccezionale e drammatico nella vita dell’Ente comunale, perché cede parte della sua autonomia allo Stato Centrale che penetra nell’Ente con una Commissione Straordinaria di Liquidazione, che gestirà tutte le passività, inoltre il Comune perde la propria capacità di autodeterminazione nelle normali scelte amministrative ed è obbligato, per i cinque anni successivi alla dichiarazione, a predisporre delibere, non revocabili, di aumento massimo di tutte le aliquote/tributi e tasse, inoltre vi è l’obbligo di riduzione drastica del personale in eccedenza, il divieto di nuove assunzioni, il congelamento dei crediti e delle procedure esecutive e dei pignoramenti, il blocco assoluto dell’accensione di nuovi mutui o finanziamenti e il taglio dei servizi indispensabili (mense scolastiche, scuolabus, interventi sociali, etc.). Prosegue poi il Consiglio di Stato indicando all’Ente la via da seguire: evitare in ogni modo la dichiarazione di dissesto attraverso il ricorso ai mezzi legali predisposti dal Legislatore. Allora perché fare fallire un ente locale, espressione esponenziale della collettività.

 

In questo particolare momento, la norma, nata con il decreto legge 174/2012, sul riequilibrio finanziario pluriennale, ha rivelato tutta la propria utilità, dimostrata dal crescente utilizzo che gli enti ne fanno. Ben farebbe allora il Legislatore a puntare sulla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, sopra citata, in luogo dell’obbligo al dissesto, guidato da Corte dei conti.

 

Il dissesto cosiddetto guidato è stato introdotto dal comma 2, dell’articolo 6, del decreto legislativo 149/2011. Detta norma prevede che, qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti  emergano  comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli  obiettivi  della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri  strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla  Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste la competente sezione  regionale,accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla  Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.  Ove  sia  accertato,  entro  trenta  giorni  dalla predetta trasmissione, da parte della  competente  sezione  regionale  della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte  dell'ente  locale delle citate misure correttive e la  sussistenza  delle  condizioni  di  cui all'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267del 2000, il Prefetto  assegna  al  Consiglio,  con  lettera  notificata  ai singoli consiglieri,  un  termine  non  superiore  a  venti  giorni  per  la deliberazione del dissesto.

Stante, allora, che la via della adozione del piano pluriennale di riequilibrio appare la più  percorribile, anche se sicuramente la più onerosa  (nel profilo dell’impegno gestionale per la amministrazione attuale e le future, dato che é comune esperienza infatti che le amministrazioni, con il ricorso alla ordinaria procedura di dissesto, finiscono per essere sgravate da tutta una serie di azioni tendenti al risanamento, continuando nella loro azione scarsamente produttiva, mentre con la procedura di riequilibrio sentirebbero il fiato sul collo della amministrazione e dei cittadini), sarebbe utile che il Legislatore provvedesse alla modifica della procedura del dissesto guidato.

In luogo del dissesto guidato, si potrebbe infatti introdurre, con opportuna modifica dell’articolo 6 sopra citato, l’obbligo della procedura decennale di riequilibrio. In sostanza, all’emergere di  comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli  obiettivi  della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri  strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario, Corte Conti provvede a diffidare gli enti ad adottare un piano di riequilibrio. Sanzionando l’omessa adozione nei termini assegnati con lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina del commissario ad acta, così come avviene per la omessa approvazione dei bilanci. Tuttavia, dato che con la modifica, si vuole salvare le amministrazioni e non gli amministratori, questi ultimi, quando ritenuti responsabili del dissesto, andrebbero adeguatamente sanzionati pecuniariamente, mai con la ineleggibilità, sanzione questa troppo strumentalizzata dalle opposizioni che spesso tifano a favore del dissesto,senza farsi scrupolo dei danni che provocano.

 

 

 

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.