mercoledì 29 maggio 2013

L’ imposta di bollo negli enti locali

L’imposta di bollo trova riflessi su una serie di documenti posti in essere, ricevuti ovvero utilizzati, dagli enti locali. Naturalmente deve trattarsi di documenti a contenuto giuridico, documenti cioè che possono provare giuridicamente (anche solo eventualmente) uno stato, una condizione, un rapporto, ecc.

Atti
In primo luogo l’art. 1, Tariffa, Allegato A, parte I, assoggetta all’imposta di bollo tutti gli atti, intendendo per tali quelli rogati da enti locali.  Ma da subito ci rendiamo conto che delibere e determine, se non rilasciate a terzi con dichiarazione di conformità all’originale, sono assolutamente esclusi dall’assoggettamento all’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 1, c. 2 delle disposizioni generali.
Tutti gli altri atti, come gli atti di autentica, di dichiarazione di conformità all’originale, ancorché l’originale stesso sia esente, sono assoggettati all’imposta di bollo.

Contratti, verbali, inventari.
Anche i contratti e le scritture private, come verbali, inventari e constatazioni, poste in essere dagli enti locali, quando controfirmati sullo stesso foglio dall’altra parte in causa, sono soggetti all’imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, Tariffa, Allegato A, parte I.
Mentre come vedremo in seguito la documentazione di cui sopra,  quando contenente la firma solo dei rappresentati dell’Ente, come nei contratti scambiati per corrispondenza, art. 24, Tariffa, Allegato A, parte seconda, o come nei verbali di collaudo interni, cioè non controfirmati dall’appaltatore, l’imposta di bollo è dovuta solo in caso d’uso, cioè solo quando tali documenti vengono depositati all’ufficio del registro.

Istanze
Anche tutte le istanze, ovviamente quando non si tratti di semplici comunicazioni, tendenti ad ottenere un provvedimento, quali a solo titolo esemplificativo: per la concessione di un contributo, l’iscrizione in albi, registri o elenchi, il rilascio di certificazioni varie, il rilascio di autorizzazioni e/o concessioni, il rilascio in genere di documentazione, anche in copia conforme all’originale,  sono assoggettabili all’imposta di bollo ai sensi dell’art. 3 Tariffa Allegato A, parte I.
Naturalmente anche per le istanze sono previste tutta una serie di esenzioni, nella Tabella Allegato B, la cui consultazione risulta indispensabile per un corretto operare.  Ad esempio sono esenti quelle istanze volte ad ottenere sussidi, borse di studio e presalari, come quelle rivolte ad ottenere certificati non assoggettati al bollo, o quelle concernenti rapporti di pubblico impiego espressamente indicato nella nota 3, articolo 3 della tariffa, ecc.

Autorizzazioni e certificati
Anche tutte le autorizzazioni ed i certificati, connessi alla tenuta di pubblici registri, sono da assoggettare all’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 4, Tariffa Allegato A, parte I, salvo i casi di espressa esenzione previsti  nella Tabella, Allegato B, ovvero in leggi speciali.
Rientrano in tale categoria le certificazioni dell’anagrafe (soggette all’imposta di bollo) ed i certificati dello stato civile (esenti dall’imposta di bollo), cosi come le  concessioni edilizie e qualunque altra autorizzazione in genre, ad esempio: il passo carrabile, ecc.

Fatture e mandati
Anche per quanto riguarda le fatture ed i mandati di pagamento si pongono problemi di assoggettamento o meno all’imposta di bollo per gli enti locali, in particolare in tutti quei casi in cui il documento contabile non si riferisca ad operazioni assoggettate ad iva e sia di importo superiore a 77,47 euro. Infine la circolare 46, del 1983, della Ragioneria dello Stato, chiarisce come il bollo, nella ipotesi appena sopra descritta, sia dovuto tanto sulla fattura quanto sul relativo mandato.

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.