martedì 30 aprile 2013

Legge di stabilità divieto proroga incarichi esterni

La legge n. 228/2012 detta, al comma 147, introduce limitazioni alla possibilità di prorogare i contratti di collaborazione e vieta il loro rinnovo. Recita infatti: “All'articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico».

Recupero credito IVA in ipotesi di omessa dichiarazione

La Corte di Cassazione, con la sent. n. 433/2008 (udienza del 26 ottobre 2007 deposito dell’11 gennaio 2008), ritiene che: “Il contribuente che abbia omesso la presentazione della dichiarazione annuale in tema di imposta sul valore aggiunto non è ammesso al recupero del credito maturato nel relativo periodo d’imposta (cioè quello della dichiarazione omessa) sulla base del trasferimento della posizione al periodo d’imposta successivo, dovendo egli – per converso – avvalersi della procedura dell’istanza di rimborso a norma del d.P.R. n. 633 del 1972, art. 30”.
In sostanza il giudizio della Suprema Corte di Cassazione deriva dall’obbligo che ha il contribuente di far valere il credito IVA mediante la dichiarazione indicandolo e chiedendone la detrazione o il rimborso per l’anno successivo – . La Corte stessa rammenta di avere ripetutamente affermato (Cass.1029/2002, 16477/2004, 17067/2006) che in tema di IVA, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 30 secondo cui “Se dalla dichiarazione annuale risulta che l’ammontare detraibile di cui al n. 3) dell’art. 28, aumentato dalle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell’imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo”, il contribuente ha diritto a sua scelta al rimborso dell’eccedenza o a computarne in detrazione l’importo nell’anno successivo annotandolo nel registro indicato dal d.P.R. n. 633 del 1972, art. 25.
L’inottemperanza del contribuente all’obbligo della dichiarazione annuale esclude implicitamente la possibilità di recuperare il credito maturato in ordine al relativo periodo d’imposta attraverso il trasferimento della detrazione nel periodo d’imposta successivo; a tale riguardo, pertanto, al contribuente resterà solamente la possibilità di chiederne il rimborso.

Recupero del credito iva ed omissione della dichiarazione secondo Giurisprudenza

Secondo la Corte di Cassazione, sez. tributaria, ord. n. 16356 del 13 luglio 2009 (ud. del 5 giugno 2009), la facoltà del contribuente di portare in detrazione il credito (IVA) d’imposta può essere esercitata “soltanto nell’anno successivo alla maturazione di detto credito, mediante annotazione nel registro degli acquisti di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 25, derivando tale preclusione dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 32, comma 2, e art. 55, comma 1, ne consegue che, una volta maturata tale preclusione, il contribuente può soltanto domandare il rimborso della maggior imposta pagata, nei limiti e con le forme prescritte per la relativa istanza (Cass. n. 16257/07)”.

lunedì 29 aprile 2013

IVA omissione della dichiarazione e recupero del credito

Se il contribuente omette di presentare la dichiarazione entro il termine di scadenza, ovvero nei 90 giorni successivi, la stessa si considera omessa a tutti gli effetti, a nulla valendo la eventuale presentazione di una dichiarazione entro il termine di un anno dalla originaria scadenza, così è stato ribadito dalla sent. n. 20618 del 5 maggio 2008 (dep. Il 30 luglio 2008) della Corte Cass., sez. tributaria.
In sostanza il ravvedimento non può sanare l’omissione della dichiarazione, ma sana semplicemente i contenuti della stessa. In pratica non si può presentare la dichiarazione, quando omessa alla scadenza, nel termine di ravvedimento lungo di un anno.

Il modello 770/2013 per gli enti pubblici

I prossimi adempimenti annuali, dopo la fase di elaborazione e consegna dei cud (ai dipendenti ed agli assimilati) e delle certificazioni dei compensi (ai lavoratori autonomi), sono
-          la predisposizione del modello 770;
-          l’assistenza fiscale.
Entrambi gli adempimenti sono concentrati nel prossimo mese di luglio, ma occorre organizzarsi per tempo, per la mole di lavoro che richiedono, soprattutto la quadratura dei versamenti delle ritenute per il modello 770.

domenica 28 aprile 2013

ENTI LOCALI DAL 2014 CONTABILITA’ FINANZIARIA ED ECONOMICO PATRIMONIALE INTEGRATA

L’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l’adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.
Nell’ambito di tale sistema integrato la contabilità economico patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica

sabato 27 aprile 2013

aggiornamento inventari

l'articolo 230, comma 7, del tuel impone l'aggiornamento annuale degli inventari, ma rimane comunque buona prassi, la ricognizione ordinaria decennale dei beni inventariati

Adeguamento fondo svalutazione crediti, a fronte anticipazione da Cassa depositi e prestiti

Gli enti locali beneficiari dell'anticipazione, di cui al comma 13 dell’articolo 1 del dl 35/2013, dovranno adeguare il fondo di svalutazione crediti di cui dl  95/2012,  relativo ai 5 esercizi finanziari successivi  a quello in cui è stata concessa l'anticipazione stessa, ad almeno  il  50 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e  terzo  dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni.

Enti in riequilibrio, modifica al piano, per la anticipazione da Cassa depositi e prestiti

A norma dell’articolo 1, comma 15, del dl 35/2013, gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso  alla  procedura di riequilibrio finanziario pluriennale  di  cui  all'articolo  243-bis  del tuel, che  richiedono  l'anticipazione di liquidità alla Cassa, sono tenuti  alla  corrispondente  modifica del piano di riequilibrio, da adottarsi obbligatoriamente  entro  30  giorni dalla concessione della anticipazione.

Anticipazione straordinaria e fondo svalutazione crediti

Sono molti gli enti che ritengono di non dover far ricorso alla anticipazione straordinaria, prevista dal decreto legge 35/2013, in quanto ritengono eccessivamente onerosa la condizione dell’innalzamento del fondo svalutazione crediti dal 25 al 50 per cento.

Dal canto nostro invitiamo ad esaminare e valutare approfonditamente la questione, dato che, comunque, con il bilancio 2014 detta percentuale dovrà essere sicuramente innalzata, come si evince, peraltro, dal principio contabile n. 2, sulla armonizzazione contabile, del quale riportiamo di seguito un estratto sull’argomento.