domenica 30 giugno 2013

CONTROLLI, ANTICORRUZIONE E ANTINFILTRAZIONE, DIRITTO DEI CITTADINI

Nel corso del 2012, una serie di norme è radicalmente intervenuta sul sistema dei controlli negli enti pubblici in genere e negli enti locali, per quello che in questa sede ci riguarda.
Dapprima il dl 174/2012, che ha potenziato il sistema dei controlli interni negli enti locali, ponendo una enfasi particolare al controllo della regolarità amministrativa, che, attraverso un sistema a campione, dovrà rendere sempre più significativo il rispetto di leggi e regolamenti, nel momento di adozione degli atti gestionali dell’ente.
Successivamente la legge 190/2012, si prefigge l’obiettivo di prevenire la corruzione negli enti. La norma introduce un sistema attraverso il quale, il responsabile della prevenzione della corruzione dovrà monitorare l’attività dell’ente onde prevenire la commissione dei reati previsti, sia nei settori a rischio già previsti dalla norma (quali quello degli appalti, quello della erogazione di sovvenzioni e contributi, quello del rilascio di autorizzazioni e licenze e quello dei concorsi), sia in tutti quegli altri ed ulteriori, eventualmente individuati dall’ente stesso. Egli disporrà di alcuni strumenti, quali la rotazione dei dirigenti e la formazione specifica. Sempre questa stessa norma individua, inoltre, quale strumento per prevenire la corruzione, quello della trasparenza della attività (cd Amministrazione aperta) oltre quello della trasparenza della organizzazione, già disciplinato dalla Brunetta.
Completa i passaggi normativi il D.lgs 218/2012, che in attuazione anticipata del cd Codice Antimafia, che interviene sostanzialmente sulla disciplina della documentazione antimafia da produrre sia per poter contrarre con la Pa, sia per poterne ottenere benefici e/o incarichi.
Queste norme se correttamente attuate produrranno l’effetto di rendere la Amministrazione Pubblica, in genere, e quindi anche gli enti locali, più trasparente, meno corrotta e difficilmente “infiltrata”. Per questo i Cittadini ne devono pretendere la concreta applicazione da subito e devono monitorare costantemente, attraverso gli strumenti di partecipazione dalle stesse norme fornite, affinché dette norme siano rispettate.



REGGIO E’ CASA MIA

Con questo slogan "Reggio é casa mia", creiamo un "gruppo". Cioé un movimento spontaneo, senza cariche, senza regole, particolari, se non quella quella del rispetto e della correttezza nei rapporti con gli altri. Questo gruppo vuole nascere senza alcuna pretesa o velleità particolare, se non quella di vigilare sulla amministrazione e sulla gestione della cosa pubblica, che riguarda la nostra città, appunto casa nostra. Come casa nostra vogliamo considerarla e come casa nostra vogliamo mantenerla in ordine e pulita, bella e gradevole, per chi ci vive e per gli eventuali ospiti. Quindi non vogliamo occuparci di gestione attiva, politica, della cosa pubblica, questo compito lo lasciamo ai partiti, con il compito di governare, a chi vince, e di vigilare, a chi perde. Ma non vogliamo rimanere inermi, disimpegnati, nella gestione della nostra grande casa, la nostra città.
Per questo, ciascuno di noi, per le proprie competenze, dovrà rendersi disponibile ad illustrare agli altri gli strumenti per una partecipazione attiva, soprattutto adesso che si dispone di norme concrete sulla amministrazione aperta e sul sistema dei controlli, compreso quello per la prevenzione della infiltrazione mafiosa.
Lo faremo con semplicità, con cordialità e rispetto delle regole e degli altri, ma con assoluta fermezza.
Lo faremo anche in vista del ritorno alla democrazia, per essere pronti per evitare derive future.
Invitiamo, quindi, quanti, malgrado tutto, continuano ad amare Reggio, la loro casa, e vogliono impegnarsi a monitorarne la corretta amministrazione, a richiedere l’iscrizione al gruppo.
Non vi sono regole particolari, se non la correttezza ed il rispetto nei rapporti con gli altri.
Per il momento ne assumo il coordinamento, più avanti, quando saremo tanti, quando saremo pienamente attivi, divideremo i compiti fra i più volenterosi.


sabato 29 giugno 2013

L’armonizzazione del bilancio degli enti locali e gli effetti per la cittadinanza

Di questi giorni, negli enti locali, il dibattito si incentra sull’armonizzazione di bilancio. L’argomento è si tecnico, ma la sua attuazione comporterà dei riflessi anche per la cittadinanza, che meritano un tentativo di illustrazione.
L’armonizzazione contabile si propone una serie di obiettivi che dovranno rendere meglio leggibili e confrontabili i bilanci degli enti locali. Fra questi, alcuni avranno un effetto positivo, sia per la trasparenza e leggibilità, sia per la conoscenza della corretta gestione, da parte della cittadinanza. Come per esempio quello di rendere perfettamente coincidenti i residui attivi e passivi, con gli effettivi crediti e debiti dell’ente, o quello di evitare il finanziamento di spese attuali con accertamenti di entrate future. Poi vi è un altro obiettivo, molto tecnico, che è quello dell’avvicinamento tra competenza giuridica e competenza economica, che anche se di non semplice comprensione, per i non contabili, avrà l’effetto di rendere più facilmente controllabile la economicità della gestione.
Per raggiungere gli obiettivi sopra citati, l’armonizzazione dei bilanci è strutturata su due principi, che possiamo definire cardini del sistema.
Il principio della competenza finanziaria potenziata farà in modo da impedire, attraverso l’accantonamento in un apposito fondo svalutazione crediti, di spendere somme certe a fronte di entrate incerte. Evitando il tal modo la produzione di disavanzi nascosti.
Il principio della contabilità integrata (basato sul fatto che gli accadimenti gestionali dell’ente contengono in sé la manifestazione dei riflessi economico patrimoniali che generano) consentirà finalmente l’implementazione vera dei sistemi di controllo della gestione, soprattutto con riferimento alla misurazione della economicità della stessa.
Per raggiungere gli obiettivi sopra descritti, per il tramite dei principi sopra enunciati, l’armonizzazione dei bilanci degli enti locali, dispone di alcuni strumenti. Certi, come la nuova codifica di bilancio fino a sette livelli, la nuova struttura del bilancio, il riaccertamento straordinario dei residui, che interesseranno i tecnici. Altri, come l’utilizzo degli accantonamenti (tipico della contabilità economico patrimoniale) al fondo svalutazione crediti ed al fondo pluriennale vincolato, consentiranno anche al cittadino di avere una immediata percezione della incapacità di riscuotere dell’ente, come del finanziamento della spesa futura con entrate attuali e viceversa.
Ma al di là dei tecnicismi, purtroppo obbligatori e dei quali mi scuso, l’effetto principale che l’armonizzazione produrrà è quello di rendere leggibile a tutti il bilancio dell’ente, grazie anche all’avvicinamento al bilancio aziendale. Non si farà più fatica a conoscere l’effettivo indebitamento dell’ente sia di parte corrente (per le spese gestionali) sia di parte capitale (per i mutui). Infatti oggi i residui, attivi o passivi che siano, dei quali abbiamo tanto sentito parlare, in questi ultimi anni nella nostra città, non sono facilmente leggibili e non sempre coincidono con debiti e crediti dell’ente. Domani questa coincidenza sarà realizzata, per cui, chi vorrà conoscere i debiti dell’ente controllerà i residui passivi dello stesso ed avrà il dato.
I disavanzi nascosti, cioè quelli che si scoprono solo dopo una attenta analisi del bilancio dell’ente, effettuata peraltro da esperti, non saranno più possibili, in quanto il principio di competenza finanziaria potenziata, del quale abbiamo parlato sopra, renderà spendibili solo le somme che si incasseranno, quindi certe, nell’anno.
Queste nuove tecniche contabili, forse richiederanno qualche sforzo in più, soprattutto nella fase di avvio, agli addetti ai lavori. Ma ne varrà sicuramente la pena, visti gli effetti in termini, se non altro, di leggibilità dei bilanci che produrranno.

venerdì 28 giugno 2013

ALIQUOTE IVA E STIME MEF (Ministero Economia e Finanze)

La prima volta, in cui mi venne il serio sospetto che al Mef non sappiano fare le previsioni, fu quando, in uno dei molteplici commi dell’articolo unico della ennesima legge finanziaria, lessi che si sarebbero risparmiati circa 330 milioni di euro, dalla riduzione dei costi della politica, scaturenti dalla abrogazione della contribuzione previdenziale figurativa per i consiglieri degli enti locali. Il sospetto si rivelò poi confermato, quando l’anno dopo appresi che l’effettivo risparmio conseguito fu di circa 25 milioni di euro. Ma sempre l’anno dopo fu previsto un maggior gettito per gli enti locali, che sarebbe sopravvenuto, dal gettito ici dei fabbricati rurali per circa 700 milioni di euro. Ne furono conseguiti una sessantina circa.
L’anno scorso non è andata meglio con le stime del gettito imu, per i singoli comuni, in funzione del quale furono ridotti i trasferimenti. Solo un paio di giorni fa quelle stime si sono rivelate errate.

Mi chiedo allora, se questo è il risultato delle previsioni del Mef, siamo sicuri che abbiano ragione nel pretendere l’aumento della aliquota iva. Mi chiedo se dispongono di dati certi circa l’effettivo incremento ( invero decremento) del gettito complessivo di questo tributo, in occasione del precedente innalzamento di un punto percentuale della aliquota.

Siamo sicuri, allora, che, aumentando ancora di un punto l’aliquota, anche il gettito aumenterà. Oppure, per effetto della probabile contrazione dei consumi, il gettito complessivo diminuirà.
Mi chiedo quindi ancora, quali dati il Mef ha a disposizione per pretendere l’aumento della aliquota iva?
Non sarebbe forse meglio favorirne la riduzione?

Francamente non mi fido molto.

Problema partecipate del comune di Reggio

Mi viene chiesto perché, per le partecipate del comune di Reggio, propongo l'in house, in luogo delle aziende speciali municipalizzate, se esiste, come esiste, il problema infiltrazione. Premesso che non mi innamoro, solo delle mie opinioni, per cui sono aperto a discutere di ogni soluzione che risolva il problema della città, dell'ente e dei lavoratori, spiego:

1) Società in house con socio unico il comune, il privato é fuori;
2) la sh presuppone, a cura dei Dirigenti del comune, lo stesso controllo (si chiama controllo analogo) da esercitare sulla municipalizzata;
3) non demonizziamo sempre la nostra imprenditoria privata, altrimenti ci rimane da buttarci a mare, peraltro oggi esistono tutti gli strumenti normativi per impedire le infiltrazioni, quali il codice antimafia, le regole di tracciabilità dei pagamenti, e se malgrado queste norme l'infiltrazione esiste ancora, evidentemente perché qualcuno non fa il suo dovere

giovedì 27 giugno 2013

MULTISERVIZI

Il governo Monti ha varato una norma, quella sulla dismissione delle partecipazioni, da parte degli enti locali, che tiene conto solo e soltanto delle esigenze di bilancio. E’ una norma che non si occupa o preoccupa minimamente della salvaguardia occupazione e dei bisogni di tanti padri di famiglia, come quelli che dipendono dalla Multiservizi o dalle altre partecipate del nostro comune. Purtroppo senza una abrogazione di quella norma, oppure una rivisitazione della stessa, non vi è soluzione a questo dramma.
Ora, premesso che le responsabilità, i fallimenti, le infiltrazioni, presunte o vere che siano, non vanno pagate dai lavoratori, la politica ha assolutamente il dovere di formulare proposte concrete per la soluzione del problema.
Ora, premesso che i lavoratori di Multiservizi, che ho avuto l’onore di conoscere nel mio breve periodo di servizio al comune, sono tutti veri professionisti nel loro campo di attività, che si sono sempre prodigati per soddisfare ogni esigenza della Amministrazione e della Città, la politica deve proporre la modifica di quella norma.
Basterebbe semplicemente che l’obbligo di dismissione delle partecipazioni venisse sostituito con la facoltà, eventualmente, di trasformare al dismissione delle partecipazioni in trasformazione in società in house.
Molti mi diranno che tutto ciò è impossibile, ma da subito ribadisco che nulla è impossibile a chi Governa, che il potere/dovere di individuare le soluzioni e trasformarle in norme di legge.
Quella norma del Governo Monti è un clamoroso errore, allora se ne prenda atto, senza alcun rinvio e si abroghi o si sostituisca con altra, che consenta la conservazione di ciò che di buono si è realizzato in questi anni negli enti. Ora non tutte le società sono da buttare, non tutti i lavoratori sono inetti. Quindi attendiamo la soluzione, pensando ai lavoratori della Multiservizi e delle altre partecipate, ai quali confermiamo la stima e l’affetto di sempre.


sabato 22 giugno 2013

Chiusura dissesto comuni sempre più lontana senza anticipazione straordinaria

La conversione del decreto 35 non ha previsto, come atteso, la estensione della possibilità di ricorrere alla anticipazione straordinaria di cassa anche per i comuni in dissesto. Questo comporterà due consequenze, peraltro già note agli addetti ai lavori. La prima é che i comuni in dissesto difficilmente riescono a trovare le risorse, in termini di liquidità, per far fronte alla massa passiva, soprattutto da quando non é più possibile contrarre mutui per la spesa corrente e da quando non é più consentito contrarre apposito mutuo, con oneri a carico dello Stato. La seconda conseguenza ha il sapore della incostituzionalità, infatti le imprese che hanno rapporti con i comuni che hanno deliberato i piani di riequilibrio, si vedranno liquidare in tempi brevi i loro crediti, grazie appunto alla anticipazione straordinaria, prevista dal dl 35, che si va a sommare al fondo di rotazione, mentre le imprese creditrici nei confronti degli enti in dissesto incasseranno chissà quando se incasseranno. Ulteriore conseguenza temuta e, spesso, anche sperimentata é che, con la normativa attuale, il comune in dissesto difficilmente riesce a rialzarsi, finendo per ricadere ripetutamente nello stesso. Allora detta normativa é da rivedere urgentemente, come urgentemente é da individuare la fonte di liquidità, per consentire agli enti in dissesto di onorare i loro debiti, per non scaricarli sulla economia locale. Anche perché mentre l'azienda in dissesto, chiude, il comune non può chiudere.

venerdì 21 giugno 2013

Rinvio bilancio 2013 ed armonizzazione

Stranamente, noi operatori degli enti locali siamo tutti convinti della utilità della armonizzazione dei bilanci. Così come siamo convinti dei vantaggi, in termini di stabilità finanziaria degli enti, che la stessa produrrà. Siamo però preoccupati dell'impatto, soprattutto in termini organizzativi e di cambiamento culturale, che la stessa produrrà sulla struttura. Per questo ci stiamo preoccupando di organizzare l'indispensabile fase transitoria.

Ma siamo costretti a farlo nella totale incertezza. Infatti lo spostamento del termine del bilancio di previsione 2013 non ci serve. Non serve a noi. Serve a quanti avrebbero dovuto quantificare il fondo di solidarietà e comunicarcelo con apposito dpcm entro il 30 aprile scorso, ma non l'hanno ancora fatto.

Sarebbe allora auspicabile che il Governo si impegnasse a dare certezze agli enti locali, se vuole che si prosegua sulla via della stabilizzazione finanziaria dei bilanci degli stessi.

giovedì 20 giugno 2013

DURC validità 180 giorni e riutilizzabilità

Finalmente il Decreto del fare risolve due questioni legate al durc, che non solo hanno rallentato i pagamenti nei confronti delle imprese, ma a volte hanno finito per complicare gli adempimenti degli uffici. E' noto infatti come il durc, secondo la prassi degli istituti previdenziali ed assistenziali, abbia avuto, fino ad oggi, validità per il solo contratto per il quale é stato richiesto. Solo una sentenza del Consiglio di stato, dell'aprile scorso, ha riconosciuto la validità del durc, rilasciato per altro contratto. Finalmente il legislatore interviene, molto opportunamente, per estendere la valididtà a 180 giorni, negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, e per rendere il Durc utilizzabile anche da altra stazione appaltante, purché, ovviamente, nel suddetto periodo di validità. Bisognerà attendere la conversione del decreto e le istruzioni assolutamente necesssarie, ma intanto si può da subito accettare il durc che l'appaltatore ha ricevuto in copia, quando richiesto da altra amministrazione, salva la necessità di verificarne su sportelloprevidenziale.it la autenticità, attraverso il codice a barre.
Certo é auspicabile che, magari in sede di conversione, si provveda a rendere il Durc un unico documento, valido sia per l'affidamento sia per il pagamento, attribuendo il compito agli enti di riferimento di organizzare meglio la loro attività, in modo da potere rilasciare un documento a doppia valenza.

mercoledì 19 giugno 2013

L’ Iva ed i rapporti con le altre imposte (2)

Continuiamo, in questa sede, ad approfondire l’alter natività tra l’iva e le altre imposte indirette.


  
        La correlazione tra iva ed Irap commerciale

Esiste una strettissima correlazione tra i servizi iva e la determinazione dell’irap in base al metodo commerciale, infatti per  la individuazione dei servizi per i quali si può valutare la possibilità di opzione occorre tenere presente che i comuni devono considerare attività commerciali, ai fini dell’eventuale opzione per il calcolo della base imponibile  IRAP con il metodo del valore di produzione netta, quelle enumerate dall’art. 4 comma 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, se rilevanti ai fini IVA.
Gli enti pubblici utilizzano il regime retributivo nella determinazione della base imponibile Irap relativa alla totalità delle attività esercitate.
E’ tuttavia consentito optare per il regime ordinario di determinazione della base imponibile, limitatamente a una o più delle attività commerciali esercitate. In questo modo il valore Irap viene quantificato per differenza tra ricavi e costi, con applicazione dell’aliquota del 3,90 % .

lunedì 17 giugno 2013

CORTE CONTI CALABRIA CONTINUANO GLI ABBAGLI

In tema di piani di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all’art. 243 bis del tuel, Corte dei Conti a sezioni riunite in sede giurisdizionale, con sentenza n. 2/2013, esprime un principio di diritto di particolare efficacia, secondo il quale le conclusioni della commissione ministeriale, appositamente costituita ed appartenente a pieno titolo all’iter previsto dal legislatore, hanno natura obbligatoria e fondamentale, e la corte dei conti, pertanto, prima di emettere il proprio motivato avviso, ha l’obbligo di attendere le conclusioni della commissione. Inoltre, anche una delibera con contenuti minimali adottata dal comune pur sempre nei termini e successivamente integrata, può costituire valido elemento della volontà da parte dell’amministrazione di giungere al risultato voluto dalla norma, senza che ciò possa penalizzare l’amministrazione a causa dei tempi ristretti previsti dalla stessa normativa.
La sentenza riguarda la delibera n. 20/2013 con la quale Corte Conti Calabria aveva bocciato il piano di riequilibrio del comune di Belcastro, senza peraltro attendere il lavoro della citata commissione ministeriale.
Inoltre, sempre con la stessa sentenza, Corte Conti a sezioni riunite ritiene “irrituale” la memoria della stessa Corte Conti Calabria, approvata con ordinanza n. 15 del 3 maggio 2013.

C’è da considerare, peraltro, che la legge 64/2013, di conversione del dl 35/2013, ha previsto che la apposita commissione ministeriale rediga una relazione finale da trasmettere, con i relativi allegati, alla sezione regionale di Corte Conti.

domenica 16 giugno 2013

L’ Iva ed i rapporti con le altre imposte (1)

L’Agenzia delle entrate ha varato la circolare 18 del 29 maggio 2013, nella quale, grazie anche alla collaborazione con il Consiglio Nazionale del Notariato, vengono affrontati ed approfonditi alcuni argomenti ricorrenti, in tema di atti e imposta di registro.

In questa sede, approfondiamo, estendendola, in seguito, anche ad altre imposte, l’analisi della alter natività tra iva ed imposta di registro, alla quale la circolare in commento dedica il paragrafo1.2.

        Il principio dell'alternatività Iva/Registro

Un principio basilare dell'ordinamento tributario italiano è quello dell'alternatività fra imposta sul valore aggiunto ed imposta di registro.
Se un atto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto secondo la relativa disciplina (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni), lo stesso atto non può essere dichiarato assoggettabile all'imposta di registro, la cui disciplina è contenuta nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni. Di fatto opera la priorità per il primo dei due tributi indiretti ( l’iva) e l'alternatività  esclude l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale, quindi nonostante la presenza del principio segnalato, può rendersi dovuta l'imposta di registro fissa relativamente ad atti soggetti per legge all'imposta sul valore aggiunto. L'alternatività è da intendere, in definitiva, nel senso che mai può verificarsi la contemporaneità di due imposte proporzionali.
Il principio riferito sopra si desume dalla legge delega per la riforma tributaria, cioè dalla L. 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni. Si sancisce l'applicazione in misura fissa dell'imposta di registro (e di altri tributi) sugli atti che prevedono corrispettivi soggetti all'imposta sul valore aggiunto. Si impone, nel contempo, l'assoggettamento di tali atti alla registrazione solo in caso d'uso sempreché non si tratti di atti pubblici o di scritture  private autenticate.

lunedì 10 giugno 2013

Documentazione antimafia: negli appalti pubblici e negli enti sciolti per infiltrazione

Appalti e contratti pubblici
Negli appalti pubblici il prefetto può disporre verifiche ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all’esecuzione dei lavori pubblici e intervenute a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell’opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, anche quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o sub contratti. Il gruppo impegnato nell’attività ispettiva redige entro trenta giorni dal termine degli accertamenti una relazione, che sarà trasmessa al prefetto, il quale ha quindici giorni per emettere l’informazione interdittiva, previa eventuale audizione del soggetto sottoposto ad accertamenti. Se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa interessa un’impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad una associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le  cause di divieto o di sospensione non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto. La sostituzione può comunque essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto.

Acquisizione della documentazione antimafia per gli Enti locali sciolti ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
L’Ente locale sciolto per infiltrazioni mafiose deve acquisire nei cinque anni successivi allo scioglimento l’informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, approvazione o autorizzazione di contratti e sub contratti, ovvero alla concessione di erogazioni indipendentemente dal valore economico degli stessi.
Durante la carica del commissario nominato una volta eletti gli organi di governo, durante il periodo di carica degli stessi, l’Ente locale può avvalersi della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica.

Documentazione antimafia: validità

La comunicazione antimafia è utilizzabile per un periodo di sei mesi dalla data dell’acquisizione; mentre, l'informazione antimafia ha una validità di dodici mesi dalla data dell’acquisizione, qualora non siano intervenuti mutamenti nell’assetto societario e gestionale dell’impresa oggetto dell’informazione.
I soggetti che acquisiscono la comunicazione o l'informazione antimafia adottano il provvedimento richiesto e gli atti consecutivi o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza della validità della documentazione antimafia.

Adozione dell’informazione antimafia interdittiva
Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che ne danno luogo sono desunte:
- dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per alcuni delitti,
- dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione,
- dall’omessa denuncia all’autorità giudiziaria dei reati di cui agli artt. 317 e 629 del c.p., anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa,
- dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell’Interno,
- dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia a cura dei prefetti competenti, su richiesta del prefetto procedente,
- dalle sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società, nonché nella titolarità delle imprese individuali, ovvero delle quote societarie effettuate da chiunque conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei provvedimenti di misura cautelare o di prevenzione.
L’informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all’esercizio dei poteri di accesso, è tempestivamente notificata anche in via telematica:
- alla direzione nazionale antimafia e ai soggetti destinatari del procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali e patrimoniali,
- ai soggetti che richiedono la documentazione antimafia,
- alla Camera di Commercio del luogo dove ha sede legale l’impresa oggetto di accertamento,
- al prefetto che ha disposto l’accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l’informativa antimafia interdittiva,
- all’osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia,
- all’osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l’AVCP ai fini dell’inserimento nel casellario informatico e nella banca dati nazionale,
- all’autorità garante della concorrenza e del mercato,
- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero dello Sviluppo economico,
- agli uffici delle Agenzie delle Entrate competenti per il luogo dove ha sede legale l’impresa nei cui confronti è stato richiesto il rilascio dell’informazione antimafia.

sabato 8 giugno 2013

Documentazione antimafia: Esclusione

La documentazione antimafia non è richiesta:
- per i rapporti tra le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché concessionari di opere pubbliche
- per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) dell'art. 83 comma 1 ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità, tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'art. 67
- per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
- per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
- per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.

giovedì 6 giugno 2013

Le informazioni antimafia

Sono rilasciate dal prefetto della provincia in cui soggetti richiedenti di quell'articolo 83 commi 1 e 2 hanno sede, ovvero in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti, il cui valore sia (art. 91 comma 1 lettere a) e c)):
- pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture;
- superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche;
o che siano destinatari degli atti il cui valore (art. 91 comma 1 lettera b)) sia superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o  altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali.
Sono conseguite mediante consultazione della banca dati nazionale - istituita presso il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'Interno e collegata telematicamente con il Centro elaborazione dati - da parte di soggetti debitamente autorizzati, ovvero (art. 97):
- i soggetti di cui all'art. 83 commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 159/2011;
- le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- gli ordini professionali.
Se la richiesta è inoltrata da soggetti aventi residenza o sede all'estero, la comunicazione antimafia è rilasciata dal prefetto della provincia dove ha inizio l'esecuzione dei contratti e dei subcontratti pubblici nonché delle attività oggetto dei provvedimenti di cui all'art. 67.
La richiesta dell'informazione antimafia deve essere effettuata attraverso la banca dati al momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero trenta giorni prima della stipula del subcontratto, quindi prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti e prima di rilasciare o consentire i provvedimenti di cui all'art. 67. I soggetti interessati devono indicare nella richiesta:
- la denominazione dell’amministrazione, ente, azienda, società o impresa che procede all’appalto, concessione o erogazione o che è tenuta ad autorizzare il subcontratto, la cessione o il cottimo;
- l’oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione;
- gli estremi della deliberazione dell’appalto o della concessione ovvero del titolo che legittima l’erogazione;
- le complete generalità dell’interessato e, ove previsto, del direttore tecnico o, se trattasi di società, imprese, associazioni o consorzi, la denominazione e la sede, nonché le complete generalità dei soggetti sottoposti a verifica antimafia.
Il prefetto estende gli accertamenti anche ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell’impresa. Per le imprese costituite all’estero e prive di sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione.
Termini per il rilascio delle informazioni antimafia
Se conseguente alla consultazione della banca dati nazionale, il rilascio è immediato qualora non emerge la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4.
L’informazione antimafia interdittiva viene rilasciata entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Quando le verifiche disposte risultino complesse, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all’Amministrazione interessata e fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni.
Nei casi d’urgenza, decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, i soggetti richiedenti procedono anche in assenza dell’informazione antimafia, ma prevedono una condizione risolutiva anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori, all’autorizzazione del sub contratto e alla corresponsione di contributi, finanziamenti, agevolazioni ed altre erogazioni. I soggetti richiedenti non procedono, invece, alle revoche o ai recessi nel caso in cui l’opera pubblica sia in corso di ultimazione, ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.

mercoledì 5 giugno 2013

Le comunicazioni antimafia

Sono rilasciate dal prefetto della provincia in cui soggetti richiedenti di quell'articolo 83 commi 1 e 2 hanno sede e sono conseguite mediante consultazione della banca dati nazionale - istituita presso il Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'Interno e collegata telematicamente con il Centro elaborazione dati - da parte di soggetti debitamente autorizzati, ovvero (art. 97):
- i soggetti di cui all'art. 83 commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 159/2011;
- le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- gli ordini professionali.
Se la richiesta parte da soggetti privati, questa deve indicare l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione (art. 91 comma 4 lettera b).
Se la richiesta è inoltrata da soggetti aventi residenza o sede all'estero, la comunicazione antimafia è rilasciata dal prefetto della provincia dove ha inizio l'esecuzione dei contratti e dei subcontratti pubblici nonché delle attività oggetto dei provvedimenti di cui all'art. 67.
Termini per il rilascio delle comunicazioni antimafia
Se conseguente alla consultazione della banca dati nazionale, il rilascio è immediato qualora non emerge la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto.
Nel caso in cui emergesse la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto, il prefetto è tenuto a verificare e accertare la corrispondenza dei motivi ostativi alla situazione aggiornata del soggetto sottoposto ad accertamenti. Qualora le verifiche diano esito positivo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia interdittiva; qualora diano esito negativo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia liberatoria. In queste eventualità, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entroquarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Se le verifiche dovessero essereparticolarmente complesse, il prefetto è tenuto a darne comunicazione ai soggetti richiedenti e fornisce la comunicazione antimafia entro ulteriori trenta giorni.
In ogni caso, è certificato che la comunicazione antimafia è emessa utilizzando il collegamento con la banca dati.
Le autocertificazioni
E' ammessa una apposita dichiarazione nella quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67,nei casi di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, salvo i casi in cui è richiesta l'informazione antimafia. L'autocertificazione è resa anche quando i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano:
- attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla pubblica amministrazione competente;
- attività private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992 n.300 e successive modificazioni.



martedì 4 giugno 2013

Quadro normativo di riferimento controllo equitalia

La verifica dei pagamenti superiori a 10 mila euro è disciplinata dall’art. 48-bis del d.P.R. 602/1973, introdotto dall’art. 2, comma 9 del D.L. 262/2006, il quale prevedeva per la sua attuazione l’emanazione di un decreto ministeriale.
Tale provvedimento di attuazione è stato emanato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008.
La Ragioneria Generale dello Stato, dall’entrata in vigore del decreto attuativo, ha emanato più circolari esplicative, delle quali le più significative sono:
-                     Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 29 luglio 2008, n. 22;
-                     Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 8 ottobre 2009, n. 29.
Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 23 settembre 2011 n. 27

domenica 2 giugno 2013

Documentazione antimafia (parte terza): Soggetti sottoposti alla verifica antimafia

La disciplina meglio definisce e allarga l'elenco dei soggetti sottoposti alla normativa in questione. La necessità di estendere il campo di applicazione delle disposizioni sta nel fatto che negli ultimi anni si è palesata l'infiltrazione della criminalità organizzata non solo nel consiglio d'amministrazione o nelle quote sociali di un'impresa, ma anche all'interno degli organi di controllo dell'attività. Di conseguenza, la verifica è estesa al direttore tecnico e ai componenti del collegio di revisione contabile, oltre agli organi di governance della società. Pertanto, oltre al direttore tecnico ove previsto, la documentazione antimafia deve riferirsi:
- nel caso di imprese individuali, al titolare;
- nel caso di associazioni, al legale rappresentante;
- nel caso di società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del c.c., di società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del c.c., al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- nel caso di società di capitali, al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 2602 del c.c. e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o alle società consorziate;
- nel caso di società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
- nel caso di società per accomandita semplice, ai soci accomandatari;
- nel caso di società di cui all'art. 2508 del c.c., a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
- nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero;
- nel caso di società personali, ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie;
- nel caso di associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, ai soggetti membri del collegio sindacale o al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6,  comma 1, lett. b del D. Lgs. 8 giugno 2011, n. 231;
- nel caso di società costituite all’estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, a coloro che esercitano poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione di impresa;
- nel caso di  società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del c.c., di società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del c.c. e società di capitali concessionarie nel settore dei giochi pubblici, ai soci persone fisiche che detengono anche indirettamente una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soci responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
Nell’ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell’organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione deve riferirsi anche al coniuge non separato.
Si specifica, inoltre, che l'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi.


Documentazione antimafia (parte seconda): i soggetti interessati alla richiesta della documentazione antimafia

I soggetti che devono richiedere la documentazione antimafia sono:
- le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti,
- gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico,
- le società o imprese comunque controllate dallo Stato od altro ente pubblico,
- i concessionari di opere pubbliche,
- i contraenti generali di cui all'art. 176 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
La certificazione antimafia deve essere acquisita prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche ovvero prima di rilasciare e consentire i provvedimenti di seguito, come indicati nell'art. 67 Libro I Titolo V Capo I del D.Lgs 159/2011:
- licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
- concessioni di acque pubbliche e diritti ad essi inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste dell'esercizio di attività imprenditoriali;
- concessione di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessione di servizi pubblici;
- iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astastori presso i mercati annonari all'ingrosso;
- attestazione di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
- altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
- licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.

sabato 1 giugno 2013

Documentazione antimafia e gli adempimenti degli enti (parte prima)

La legge 13 agosto 2010, n. 136, per intenderci quella che ha introdotto l’obbligo di tracciabilità dei contratti pubblici di appalto per lavori, servizi e forniture, ha previsto che il Governo adottasse, entro un anno dall'entrata in vigore della stesse legge, sia un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, al fine di effettuare una completa ricognizione della normativa antimafia di natura penale, processuale e amministrativa, sia un decreto legislativo per la modifica e l'integrazione della disciplina in materia di documentazione antimafia, nel rispetto dei principi di semplificazione, razionalizzazione e coordinamento della normativa vigente. Pertanto, il 6 settembre 2011 è stato emanato il D.Lgs. n. 159, quale Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
Il codice, essendo un corpus unico di norme, è stato suddiviso in quattro libri:
- Libro I: le misure di prevenzione, artt. 1-80;
- Libro II: la documentazione antimafia, artt. 82-101;
- Libro III: le attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata. L'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, artt. 102-114;
- Libro IV: modifiche al codice penale e alla legislazione penale complementare. Abrogazioni. Disposizioni transitorie e di coordinamento, artt. 115-120.
Il Libro II disciplina la documentazione antimafia, definendone gli elementi costitutivi quali la comunicazione, ossia l'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67, e l'informazione, ossia l'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'art. 91 comma 7, l'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate e le situazioni che danno luogo all'adozione, della stessa. Inoltre, istituisce la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed introduce disposizioni relative agli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'art. 143 del TUEL, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.