domenica 29 dicembre 2013

TARES REGGIO: LA PROPOSTA


Il meccanismo di determinazione della tares è alquanto semplice. Si determina il costo complessivo del servizio (Leonia, commissario emergenza, personale, ecc.) che poi si divide per il numero dei metri quadri imponibili, si ottiene così un valore che, corretto da alcuni coefficienti previsti per legge, determina la tariffa. Il punto è sapere quali voci e per che importo sono entrate nella quantificazione del costo complessivo, sapere quali coefficienti sono stati adottati e perché.
L a Tares va a sostituire tutta la normativa pregressa in materia di rifiuti per attuare il concetto comunitario del “chi inquina paga”.
Allora tutti ci aspettavamo un aumento medio del 30 per cento circa (dato che il costo del servizio in passato non era coperto al cento per cento, come invece impone da quest’anno la norma sulla Tares, bensì a circa l’ottanta per cento). Mentre l’aumento di gran lunga superiore non sembra assolutamente giustificato.
Anche il Governo sapeva che la norma Tares avrebbe prodotto un aumento generalizzato, per questo motivo ha cercato di porre rimedio con il decreto legge 102/2013, che consentiva ai comuni di determinare la tares quantificandola come in passato e cioè con le regole Tarsu (L’articolo 5, del decreto 102/2013 - cd decreto Imu-, al comma 4-quater consente ai comuni di determinare i costi del servizio e le relative tariffe  sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in  vigore in tale anno - L’ente può disporre ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell’ISEE), ma a Reggio non ci siamo avvalsi di tali possibilità.
A Reggio, in un anno, cioè dal 2012 al 2013, il costo del servizio, al quale dare copertura, è aumentato di 10 milioni circa (passando da circa 28 milioni a circa 37 milioni). Si presume che nella quantificazione del costo del servizio siano state inserite voci di costi generali ed un apposito fondo svalutazione, che, sia pure consentito dalla norma, non appare giustificato nell’importo. Non sappiamo, inoltre, in che modo e perché sono stati distribuiti gli aumenti fra le diverse categorie di utenti.  Anche  perché, se nella quantificazione del costo del servizio, al quale dare copertura, fossero entrate altre componenti, che nulla hanno a che fare con il servizio, la determinazione e la relativa tariffa non sarebbero legittime, proprio per la violazione, in eccesso, del sopra accennato principio comunitario, come sarebbe dubbia la legittimità della pretesa di un fondo svalutazione crediti eccessivo che violerebbe il principio comunitario più volte citato.
Inoltre sempre per le ragioni sopra enunciate non è pensabile che il maggior gettito Tares possa essere stato destinato alla copertura dei disavanzi pregressi, perché se così fosse, ripeto ancora una volta che la tariffa non sarebbe legittima.
Allora secondo me andrebbe rivista la determinazione del costo ed andrebbero reintrodotte le agevolazioni e/o esenzioni per le fasce deboli, tenendo presente che la normativa prevede che dopo il termine per la approvazione del bilancio (quest’anno il 30 novembre) non si possa intervenire più su aliquote e tariffe ma solo in aumento, senza alcun limite temporale per gli interventi al ribasso. Qualcuno potrebbe obiettare che bisogna trovare altre fonti di copertura. Dal canto nostro invitiamo a riattivare e sollecitare le procedure di dismissione del patrimonio immobiliare, anche alla luce della recente norma regionale, appositamente introdotta.
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