Il meccanismo di determinazione della tares è alquanto
semplice. Si determina il costo complessivo del servizio (Leonia, commissario
emergenza, personale, ecc.) che poi si divide per il numero dei metri quadri
imponibili, si ottiene così un valore che, corretto da alcuni coefficienti
previsti per legge, determina la tariffa. Il punto è sapere quali voci e per
che importo sono entrate nella quantificazione del costo complessivo, sapere
quali coefficienti sono stati adottati e perché.
L a Tares
va a sostituire tutta la normativa pregressa in materia di rifiuti per attuare
il concetto comunitario del “chi inquina paga”.
Allora
tutti ci aspettavamo un aumento medio del 30 per cento circa (dato che il costo
del servizio in passato non era coperto al cento per cento, come invece impone
da quest’anno la norma sulla Tares, bensì a circa l’ottanta per cento). Mentre
l’aumento di gran lunga superiore non sembra assolutamente giustificato.
Anche il
Governo sapeva che la norma Tares avrebbe prodotto un aumento generalizzato,
per questo motivo ha cercato di porre rimedio con il decreto legge 102/2013,
che consentiva ai comuni di determinare la tares quantificandola come in passato
e cioè con le regole Tarsu (L’articolo 5, del
decreto 102/2013 - cd decreto Imu-, al comma 4-quater consente ai comuni di
determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti ed applicati
nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno - L’ente può disporre
ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a
18 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, che tengano conto altresì
della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione
dell’ISEE), ma a Reggio non
ci siamo avvalsi di tali possibilità.
A Reggio, in un anno,
cioè dal 2012 al 2013, il costo del servizio, al quale dare copertura, è
aumentato di 10 milioni circa (passando da circa 28 milioni a circa 37
milioni). Si presume che nella quantificazione del costo del servizio siano
state inserite voci di costi generali ed un apposito fondo svalutazione, che,
sia pure consentito dalla norma, non appare giustificato nell’importo. Non
sappiamo, inoltre, in che modo e perché sono stati distribuiti gli aumenti fra
le diverse categorie di utenti.
Anche perché, se nella
quantificazione del costo del servizio, al quale dare copertura, fossero
entrate altre componenti, che nulla hanno a che fare con il servizio, la
determinazione e la relativa tariffa non sarebbero legittime, proprio per la
violazione, in eccesso, del sopra accennato principio comunitario, come sarebbe
dubbia la legittimità della pretesa di un fondo svalutazione crediti eccessivo
che violerebbe il principio comunitario più volte citato.
Inoltre
sempre per le ragioni sopra enunciate non è pensabile che il maggior gettito
Tares possa essere stato destinato alla copertura dei disavanzi pregressi,
perché se così fosse, ripeto ancora una volta che la tariffa non sarebbe
legittima.
Allora
secondo me andrebbe rivista la determinazione del costo ed andrebbero
reintrodotte le agevolazioni e/o esenzioni per le fasce deboli, tenendo
presente che la normativa prevede che dopo il termine per la approvazione del
bilancio (quest’anno il 30 novembre) non si possa intervenire più su aliquote e
tariffe ma solo in aumento, senza alcun limite temporale per gli interventi al
ribasso. Qualcuno potrebbe obiettare che bisogna trovare altre fonti di
copertura. Dal canto nostro invitiamo a riattivare e sollecitare le procedure
di dismissione del patrimonio immobiliare, anche alla luce della recente norma
regionale, appositamente introdotta.
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