sabato 22 giugno 2013

Chiusura dissesto comuni sempre più lontana senza anticipazione straordinaria

La conversione del decreto 35 non ha previsto, come atteso, la estensione della possibilità di ricorrere alla anticipazione straordinaria di cassa anche per i comuni in dissesto. Questo comporterà due consequenze, peraltro già note agli addetti ai lavori. La prima é che i comuni in dissesto difficilmente riescono a trovare le risorse, in termini di liquidità, per far fronte alla massa passiva, soprattutto da quando non é più possibile contrarre mutui per la spesa corrente e da quando non é più consentito contrarre apposito mutuo, con oneri a carico dello Stato. La seconda conseguenza ha il sapore della incostituzionalità, infatti le imprese che hanno rapporti con i comuni che hanno deliberato i piani di riequilibrio, si vedranno liquidare in tempi brevi i loro crediti, grazie appunto alla anticipazione straordinaria, prevista dal dl 35, che si va a sommare al fondo di rotazione, mentre le imprese creditrici nei confronti degli enti in dissesto incasseranno chissà quando se incasseranno. Ulteriore conseguenza temuta e, spesso, anche sperimentata é che, con la normativa attuale, il comune in dissesto difficilmente riesce a rialzarsi, finendo per ricadere ripetutamente nello stesso. Allora detta normativa é da rivedere urgentemente, come urgentemente é da individuare la fonte di liquidità, per consentire agli enti in dissesto di onorare i loro debiti, per non scaricarli sulla economia locale. Anche perché mentre l'azienda in dissesto, chiude, il comune non può chiudere.

venerdì 21 giugno 2013

Rinvio bilancio 2013 ed armonizzazione

Stranamente, noi operatori degli enti locali siamo tutti convinti della utilità della armonizzazione dei bilanci. Così come siamo convinti dei vantaggi, in termini di stabilità finanziaria degli enti, che la stessa produrrà. Siamo però preoccupati dell'impatto, soprattutto in termini organizzativi e di cambiamento culturale, che la stessa produrrà sulla struttura. Per questo ci stiamo preoccupando di organizzare l'indispensabile fase transitoria.

Ma siamo costretti a farlo nella totale incertezza. Infatti lo spostamento del termine del bilancio di previsione 2013 non ci serve. Non serve a noi. Serve a quanti avrebbero dovuto quantificare il fondo di solidarietà e comunicarcelo con apposito dpcm entro il 30 aprile scorso, ma non l'hanno ancora fatto.

Sarebbe allora auspicabile che il Governo si impegnasse a dare certezze agli enti locali, se vuole che si prosegua sulla via della stabilizzazione finanziaria dei bilanci degli stessi.

giovedì 20 giugno 2013

DURC validità 180 giorni e riutilizzabilità

Finalmente il Decreto del fare risolve due questioni legate al durc, che non solo hanno rallentato i pagamenti nei confronti delle imprese, ma a volte hanno finito per complicare gli adempimenti degli uffici. E' noto infatti come il durc, secondo la prassi degli istituti previdenziali ed assistenziali, abbia avuto, fino ad oggi, validità per il solo contratto per il quale é stato richiesto. Solo una sentenza del Consiglio di stato, dell'aprile scorso, ha riconosciuto la validità del durc, rilasciato per altro contratto. Finalmente il legislatore interviene, molto opportunamente, per estendere la valididtà a 180 giorni, negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, e per rendere il Durc utilizzabile anche da altra stazione appaltante, purché, ovviamente, nel suddetto periodo di validità. Bisognerà attendere la conversione del decreto e le istruzioni assolutamente necesssarie, ma intanto si può da subito accettare il durc che l'appaltatore ha ricevuto in copia, quando richiesto da altra amministrazione, salva la necessità di verificarne su sportelloprevidenziale.it la autenticità, attraverso il codice a barre.
Certo é auspicabile che, magari in sede di conversione, si provveda a rendere il Durc un unico documento, valido sia per l'affidamento sia per il pagamento, attribuendo il compito agli enti di riferimento di organizzare meglio la loro attività, in modo da potere rilasciare un documento a doppia valenza.