Finalmente il Decreto del fare risolve due questioni legate al durc, che non solo hanno rallentato i pagamenti nei confronti delle imprese, ma a volte hanno finito per complicare gli adempimenti degli uffici. E' noto infatti come il durc, secondo la prassi degli istituti previdenziali ed assistenziali, abbia avuto, fino ad oggi, validità per il solo contratto per il quale é stato richiesto. Solo una sentenza del Consiglio di stato, dell'aprile scorso, ha riconosciuto la validità del durc, rilasciato per altro contratto. Finalmente il legislatore interviene, molto opportunamente, per estendere la valididtà a 180 giorni, negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, e per rendere il Durc utilizzabile anche da altra stazione appaltante, purché, ovviamente, nel suddetto periodo di validità. Bisognerà attendere la conversione del decreto e le istruzioni assolutamente necesssarie, ma intanto si può da subito accettare il durc che l'appaltatore ha ricevuto in copia, quando richiesto da altra amministrazione, salva la necessità di verificarne su sportelloprevidenziale.it la autenticità, attraverso il codice a barre.
Certo é auspicabile che, magari in sede di conversione, si provveda a rendere il Durc un unico documento, valido sia per l'affidamento sia per il pagamento, attribuendo il compito agli enti di riferimento di organizzare meglio la loro attività, in modo da potere rilasciare un documento a doppia valenza.
giovedì 20 giugno 2013
mercoledì 19 giugno 2013
L’ Iva ed i rapporti con le altre imposte (2)
Continuiamo, in questa sede, ad approfondire l’alter natività tra l’iva e le altre imposte indirette.
La correlazione tra iva ed Irap commerciale
Esiste una strettissima correlazione tra i servizi iva e la determinazione dell’irap in base al metodo commerciale, infatti per la individuazione dei servizi per i quali si può valutare la possibilità di opzione occorre tenere presente che i comuni devono considerare attività commerciali, ai fini dell’eventuale opzione per il calcolo della base imponibile IRAP con il metodo del valore di produzione netta, quelle enumerate dall’art. 4 comma 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, se rilevanti ai fini IVA.
Gli enti pubblici utilizzano il regime retributivo nella determinazione della base imponibile Irap relativa alla totalità delle attività esercitate.
E’ tuttavia consentito optare per il regime ordinario di determinazione della base imponibile, limitatamente a una o più delle attività commerciali esercitate. In questo modo il valore Irap viene quantificato per differenza tra ricavi e costi, con applicazione dell’aliquota del 3,90 % .
lunedì 17 giugno 2013
CORTE CONTI CALABRIA CONTINUANO GLI ABBAGLI
In tema di piani di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all’art. 243 bis del tuel, Corte dei Conti a sezioni riunite in sede giurisdizionale, con sentenza n. 2/2013, esprime un principio di diritto di particolare efficacia, secondo il quale le conclusioni della commissione ministeriale, appositamente costituita ed appartenente a pieno titolo all’iter previsto dal legislatore, hanno natura obbligatoria e fondamentale, e la corte dei conti, pertanto, prima di emettere il proprio motivato avviso, ha l’obbligo di attendere le conclusioni della commissione. Inoltre, anche una delibera con contenuti minimali adottata dal comune pur sempre nei termini e successivamente integrata, può costituire valido elemento della volontà da parte dell’amministrazione di giungere al risultato voluto dalla norma, senza che ciò possa penalizzare l’amministrazione a causa dei tempi ristretti previsti dalla stessa normativa.
La sentenza riguarda la delibera n. 20/2013 con la quale Corte Conti Calabria aveva bocciato il piano di riequilibrio del comune di Belcastro, senza peraltro attendere il lavoro della citata commissione ministeriale.
Inoltre, sempre con la stessa sentenza, Corte Conti a sezioni riunite ritiene “irrituale” la memoria della stessa Corte Conti Calabria, approvata con ordinanza n. 15 del 3 maggio 2013.
C’è da considerare, peraltro, che la legge 64/2013, di conversione del dl 35/2013, ha previsto che la apposita commissione ministeriale rediga una relazione finale da trasmettere, con i relativi allegati, alla sezione regionale di Corte Conti.
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