A norma dell’articolo 1, comma 15, del dl 35/2013, gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del tuel, che richiedono l'anticipazione di liquidità alla Cassa, sono tenuti alla corrispondente modifica del piano di riequilibrio, da adottarsi obbligatoriamente entro 30 giorni dalla concessione della anticipazione.
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.