mercoledì 19 giugno 2013

L’ Iva ed i rapporti con le altre imposte (2)

Continuiamo, in questa sede, ad approfondire l’alter natività tra l’iva e le altre imposte indirette.


  
        La correlazione tra iva ed Irap commerciale

Esiste una strettissima correlazione tra i servizi iva e la determinazione dell’irap in base al metodo commerciale, infatti per  la individuazione dei servizi per i quali si può valutare la possibilità di opzione occorre tenere presente che i comuni devono considerare attività commerciali, ai fini dell’eventuale opzione per il calcolo della base imponibile  IRAP con il metodo del valore di produzione netta, quelle enumerate dall’art. 4 comma 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, se rilevanti ai fini IVA.
Gli enti pubblici utilizzano il regime retributivo nella determinazione della base imponibile Irap relativa alla totalità delle attività esercitate.
E’ tuttavia consentito optare per il regime ordinario di determinazione della base imponibile, limitatamente a una o più delle attività commerciali esercitate. In questo modo il valore Irap viene quantificato per differenza tra ricavi e costi, con applicazione dell’aliquota del 3,90 % .

lunedì 17 giugno 2013

CORTE CONTI CALABRIA CONTINUANO GLI ABBAGLI

In tema di piani di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all’art. 243 bis del tuel, Corte dei Conti a sezioni riunite in sede giurisdizionale, con sentenza n. 2/2013, esprime un principio di diritto di particolare efficacia, secondo il quale le conclusioni della commissione ministeriale, appositamente costituita ed appartenente a pieno titolo all’iter previsto dal legislatore, hanno natura obbligatoria e fondamentale, e la corte dei conti, pertanto, prima di emettere il proprio motivato avviso, ha l’obbligo di attendere le conclusioni della commissione. Inoltre, anche una delibera con contenuti minimali adottata dal comune pur sempre nei termini e successivamente integrata, può costituire valido elemento della volontà da parte dell’amministrazione di giungere al risultato voluto dalla norma, senza che ciò possa penalizzare l’amministrazione a causa dei tempi ristretti previsti dalla stessa normativa.
La sentenza riguarda la delibera n. 20/2013 con la quale Corte Conti Calabria aveva bocciato il piano di riequilibrio del comune di Belcastro, senza peraltro attendere il lavoro della citata commissione ministeriale.
Inoltre, sempre con la stessa sentenza, Corte Conti a sezioni riunite ritiene “irrituale” la memoria della stessa Corte Conti Calabria, approvata con ordinanza n. 15 del 3 maggio 2013.

C’è da considerare, peraltro, che la legge 64/2013, di conversione del dl 35/2013, ha previsto che la apposita commissione ministeriale rediga una relazione finale da trasmettere, con i relativi allegati, alla sezione regionale di Corte Conti.

domenica 16 giugno 2013

L’ Iva ed i rapporti con le altre imposte (1)

L’Agenzia delle entrate ha varato la circolare 18 del 29 maggio 2013, nella quale, grazie anche alla collaborazione con il Consiglio Nazionale del Notariato, vengono affrontati ed approfonditi alcuni argomenti ricorrenti, in tema di atti e imposta di registro.

In questa sede, approfondiamo, estendendola, in seguito, anche ad altre imposte, l’analisi della alter natività tra iva ed imposta di registro, alla quale la circolare in commento dedica il paragrafo1.2.

        Il principio dell'alternatività Iva/Registro

Un principio basilare dell'ordinamento tributario italiano è quello dell'alternatività fra imposta sul valore aggiunto ed imposta di registro.
Se un atto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto secondo la relativa disciplina (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni), lo stesso atto non può essere dichiarato assoggettabile all'imposta di registro, la cui disciplina è contenuta nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni. Di fatto opera la priorità per il primo dei due tributi indiretti ( l’iva) e l'alternatività  esclude l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale, quindi nonostante la presenza del principio segnalato, può rendersi dovuta l'imposta di registro fissa relativamente ad atti soggetti per legge all'imposta sul valore aggiunto. L'alternatività è da intendere, in definitiva, nel senso che mai può verificarsi la contemporaneità di due imposte proporzionali.
Il principio riferito sopra si desume dalla legge delega per la riforma tributaria, cioè dalla L. 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni. Si sancisce l'applicazione in misura fissa dell'imposta di registro (e di altri tributi) sugli atti che prevedono corrispettivi soggetti all'imposta sul valore aggiunto. Si impone, nel contempo, l'assoggettamento di tali atti alla registrazione solo in caso d'uso sempreché non si tratti di atti pubblici o di scritture  private autenticate.