domenica 16 giugno 2013

L’ Iva ed i rapporti con le altre imposte (1)

L’Agenzia delle entrate ha varato la circolare 18 del 29 maggio 2013, nella quale, grazie anche alla collaborazione con il Consiglio Nazionale del Notariato, vengono affrontati ed approfonditi alcuni argomenti ricorrenti, in tema di atti e imposta di registro.

In questa sede, approfondiamo, estendendola, in seguito, anche ad altre imposte, l’analisi della alter natività tra iva ed imposta di registro, alla quale la circolare in commento dedica il paragrafo1.2.

        Il principio dell'alternatività Iva/Registro

Un principio basilare dell'ordinamento tributario italiano è quello dell'alternatività fra imposta sul valore aggiunto ed imposta di registro.
Se un atto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto secondo la relativa disciplina (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni), lo stesso atto non può essere dichiarato assoggettabile all'imposta di registro, la cui disciplina è contenuta nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni. Di fatto opera la priorità per il primo dei due tributi indiretti ( l’iva) e l'alternatività  esclude l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale, quindi nonostante la presenza del principio segnalato, può rendersi dovuta l'imposta di registro fissa relativamente ad atti soggetti per legge all'imposta sul valore aggiunto. L'alternatività è da intendere, in definitiva, nel senso che mai può verificarsi la contemporaneità di due imposte proporzionali.
Il principio riferito sopra si desume dalla legge delega per la riforma tributaria, cioè dalla L. 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni. Si sancisce l'applicazione in misura fissa dell'imposta di registro (e di altri tributi) sugli atti che prevedono corrispettivi soggetti all'imposta sul valore aggiunto. Si impone, nel contempo, l'assoggettamento di tali atti alla registrazione solo in caso d'uso sempreché non si tratti di atti pubblici o di scritture  private autenticate.

lunedì 10 giugno 2013

Documentazione antimafia: negli appalti pubblici e negli enti sciolti per infiltrazione

Appalti e contratti pubblici
Negli appalti pubblici il prefetto può disporre verifiche ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all’esecuzione dei lavori pubblici e intervenute a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell’opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, anche quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o sub contratti. Il gruppo impegnato nell’attività ispettiva redige entro trenta giorni dal termine degli accertamenti una relazione, che sarà trasmessa al prefetto, il quale ha quindici giorni per emettere l’informazione interdittiva, previa eventuale audizione del soggetto sottoposto ad accertamenti. Se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa interessa un’impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad una associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le  cause di divieto o di sospensione non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto. La sostituzione può comunque essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto.

Acquisizione della documentazione antimafia per gli Enti locali sciolti ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
L’Ente locale sciolto per infiltrazioni mafiose deve acquisire nei cinque anni successivi allo scioglimento l’informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, approvazione o autorizzazione di contratti e sub contratti, ovvero alla concessione di erogazioni indipendentemente dal valore economico degli stessi.
Durante la carica del commissario nominato una volta eletti gli organi di governo, durante il periodo di carica degli stessi, l’Ente locale può avvalersi della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica.

Documentazione antimafia: validità

La comunicazione antimafia è utilizzabile per un periodo di sei mesi dalla data dell’acquisizione; mentre, l'informazione antimafia ha una validità di dodici mesi dalla data dell’acquisizione, qualora non siano intervenuti mutamenti nell’assetto societario e gestionale dell’impresa oggetto dell’informazione.
I soggetti che acquisiscono la comunicazione o l'informazione antimafia adottano il provvedimento richiesto e gli atti consecutivi o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza della validità della documentazione antimafia.

Adozione dell’informazione antimafia interdittiva
Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che ne danno luogo sono desunte:
- dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per alcuni delitti,
- dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione,
- dall’omessa denuncia all’autorità giudiziaria dei reati di cui agli artt. 317 e 629 del c.p., anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa,
- dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell’Interno,
- dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia a cura dei prefetti competenti, su richiesta del prefetto procedente,
- dalle sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società, nonché nella titolarità delle imprese individuali, ovvero delle quote societarie effettuate da chiunque conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei provvedimenti di misura cautelare o di prevenzione.
L’informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all’esercizio dei poteri di accesso, è tempestivamente notificata anche in via telematica:
- alla direzione nazionale antimafia e ai soggetti destinatari del procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali e patrimoniali,
- ai soggetti che richiedono la documentazione antimafia,
- alla Camera di Commercio del luogo dove ha sede legale l’impresa oggetto di accertamento,
- al prefetto che ha disposto l’accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l’informativa antimafia interdittiva,
- all’osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia,
- all’osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l’AVCP ai fini dell’inserimento nel casellario informatico e nella banca dati nazionale,
- all’autorità garante della concorrenza e del mercato,
- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero dello Sviluppo economico,
- agli uffici delle Agenzie delle Entrate competenti per il luogo dove ha sede legale l’impresa nei cui confronti è stato richiesto il rilascio dell’informazione antimafia.