giovedì 6 giugno 2013

Le informazioni antimafia

Sono rilasciate dal prefetto della provincia in cui soggetti richiedenti di quell'articolo 83 commi 1 e 2 hanno sede, ovvero in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti, il cui valore sia (art. 91 comma 1 lettere a) e c)):
- pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture;
- superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche;
o che siano destinatari degli atti il cui valore (art. 91 comma 1 lettera b)) sia superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o  altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali.
Sono conseguite mediante consultazione della banca dati nazionale - istituita presso il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'Interno e collegata telematicamente con il Centro elaborazione dati - da parte di soggetti debitamente autorizzati, ovvero (art. 97):
- i soggetti di cui all'art. 83 commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 159/2011;
- le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- gli ordini professionali.
Se la richiesta è inoltrata da soggetti aventi residenza o sede all'estero, la comunicazione antimafia è rilasciata dal prefetto della provincia dove ha inizio l'esecuzione dei contratti e dei subcontratti pubblici nonché delle attività oggetto dei provvedimenti di cui all'art. 67.
La richiesta dell'informazione antimafia deve essere effettuata attraverso la banca dati al momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero trenta giorni prima della stipula del subcontratto, quindi prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti e prima di rilasciare o consentire i provvedimenti di cui all'art. 67. I soggetti interessati devono indicare nella richiesta:
- la denominazione dell’amministrazione, ente, azienda, società o impresa che procede all’appalto, concessione o erogazione o che è tenuta ad autorizzare il subcontratto, la cessione o il cottimo;
- l’oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione;
- gli estremi della deliberazione dell’appalto o della concessione ovvero del titolo che legittima l’erogazione;
- le complete generalità dell’interessato e, ove previsto, del direttore tecnico o, se trattasi di società, imprese, associazioni o consorzi, la denominazione e la sede, nonché le complete generalità dei soggetti sottoposti a verifica antimafia.
Il prefetto estende gli accertamenti anche ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell’impresa. Per le imprese costituite all’estero e prive di sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione.
Termini per il rilascio delle informazioni antimafia
Se conseguente alla consultazione della banca dati nazionale, il rilascio è immediato qualora non emerge la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4.
L’informazione antimafia interdittiva viene rilasciata entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Quando le verifiche disposte risultino complesse, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all’Amministrazione interessata e fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni.
Nei casi d’urgenza, decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, i soggetti richiedenti procedono anche in assenza dell’informazione antimafia, ma prevedono una condizione risolutiva anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori, all’autorizzazione del sub contratto e alla corresponsione di contributi, finanziamenti, agevolazioni ed altre erogazioni. I soggetti richiedenti non procedono, invece, alle revoche o ai recessi nel caso in cui l’opera pubblica sia in corso di ultimazione, ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.

mercoledì 5 giugno 2013

Le comunicazioni antimafia

Sono rilasciate dal prefetto della provincia in cui soggetti richiedenti di quell'articolo 83 commi 1 e 2 hanno sede e sono conseguite mediante consultazione della banca dati nazionale - istituita presso il Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'Interno e collegata telematicamente con il Centro elaborazione dati - da parte di soggetti debitamente autorizzati, ovvero (art. 97):
- i soggetti di cui all'art. 83 commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 159/2011;
- le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- gli ordini professionali.
Se la richiesta parte da soggetti privati, questa deve indicare l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione (art. 91 comma 4 lettera b).
Se la richiesta è inoltrata da soggetti aventi residenza o sede all'estero, la comunicazione antimafia è rilasciata dal prefetto della provincia dove ha inizio l'esecuzione dei contratti e dei subcontratti pubblici nonché delle attività oggetto dei provvedimenti di cui all'art. 67.
Termini per il rilascio delle comunicazioni antimafia
Se conseguente alla consultazione della banca dati nazionale, il rilascio è immediato qualora non emerge la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto.
Nel caso in cui emergesse la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto, il prefetto è tenuto a verificare e accertare la corrispondenza dei motivi ostativi alla situazione aggiornata del soggetto sottoposto ad accertamenti. Qualora le verifiche diano esito positivo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia interdittiva; qualora diano esito negativo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia liberatoria. In queste eventualità, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entroquarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Se le verifiche dovessero essereparticolarmente complesse, il prefetto è tenuto a darne comunicazione ai soggetti richiedenti e fornisce la comunicazione antimafia entro ulteriori trenta giorni.
In ogni caso, è certificato che la comunicazione antimafia è emessa utilizzando il collegamento con la banca dati.
Le autocertificazioni
E' ammessa una apposita dichiarazione nella quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67,nei casi di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, salvo i casi in cui è richiesta l'informazione antimafia. L'autocertificazione è resa anche quando i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano:
- attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla pubblica amministrazione competente;
- attività private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992 n.300 e successive modificazioni.



martedì 4 giugno 2013

Quadro normativo di riferimento controllo equitalia

La verifica dei pagamenti superiori a 10 mila euro è disciplinata dall’art. 48-bis del d.P.R. 602/1973, introdotto dall’art. 2, comma 9 del D.L. 262/2006, il quale prevedeva per la sua attuazione l’emanazione di un decreto ministeriale.
Tale provvedimento di attuazione è stato emanato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008.
La Ragioneria Generale dello Stato, dall’entrata in vigore del decreto attuativo, ha emanato più circolari esplicative, delle quali le più significative sono:
-                     Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 29 luglio 2008, n. 22;
-                     Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 8 ottobre 2009, n. 29.
Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 23 settembre 2011 n. 27