martedì 4 giugno 2013

Quadro normativo di riferimento controllo equitalia

La verifica dei pagamenti superiori a 10 mila euro è disciplinata dall’art. 48-bis del d.P.R. 602/1973, introdotto dall’art. 2, comma 9 del D.L. 262/2006, il quale prevedeva per la sua attuazione l’emanazione di un decreto ministeriale.
Tale provvedimento di attuazione è stato emanato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008.
La Ragioneria Generale dello Stato, dall’entrata in vigore del decreto attuativo, ha emanato più circolari esplicative, delle quali le più significative sono:
-                     Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 29 luglio 2008, n. 22;
-                     Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 8 ottobre 2009, n. 29.
Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 23 settembre 2011 n. 27

domenica 2 giugno 2013

Documentazione antimafia (parte terza): Soggetti sottoposti alla verifica antimafia

La disciplina meglio definisce e allarga l'elenco dei soggetti sottoposti alla normativa in questione. La necessità di estendere il campo di applicazione delle disposizioni sta nel fatto che negli ultimi anni si è palesata l'infiltrazione della criminalità organizzata non solo nel consiglio d'amministrazione o nelle quote sociali di un'impresa, ma anche all'interno degli organi di controllo dell'attività. Di conseguenza, la verifica è estesa al direttore tecnico e ai componenti del collegio di revisione contabile, oltre agli organi di governance della società. Pertanto, oltre al direttore tecnico ove previsto, la documentazione antimafia deve riferirsi:
- nel caso di imprese individuali, al titolare;
- nel caso di associazioni, al legale rappresentante;
- nel caso di società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del c.c., di società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del c.c., al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- nel caso di società di capitali, al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 2602 del c.c. e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o alle società consorziate;
- nel caso di società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
- nel caso di società per accomandita semplice, ai soci accomandatari;
- nel caso di società di cui all'art. 2508 del c.c., a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
- nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero;
- nel caso di società personali, ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie;
- nel caso di associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, ai soggetti membri del collegio sindacale o al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6,  comma 1, lett. b del D. Lgs. 8 giugno 2011, n. 231;
- nel caso di società costituite all’estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, a coloro che esercitano poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione di impresa;
- nel caso di  società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del c.c., di società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del c.c. e società di capitali concessionarie nel settore dei giochi pubblici, ai soci persone fisiche che detengono anche indirettamente una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soci responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
Nell’ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell’organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione deve riferirsi anche al coniuge non separato.
Si specifica, inoltre, che l'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi.


Documentazione antimafia (parte seconda): i soggetti interessati alla richiesta della documentazione antimafia

I soggetti che devono richiedere la documentazione antimafia sono:
- le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti,
- gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico,
- le società o imprese comunque controllate dallo Stato od altro ente pubblico,
- i concessionari di opere pubbliche,
- i contraenti generali di cui all'art. 176 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
La certificazione antimafia deve essere acquisita prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche ovvero prima di rilasciare e consentire i provvedimenti di seguito, come indicati nell'art. 67 Libro I Titolo V Capo I del D.Lgs 159/2011:
- licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
- concessioni di acque pubbliche e diritti ad essi inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste dell'esercizio di attività imprenditoriali;
- concessione di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessione di servizi pubblici;
- iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astastori presso i mercati annonari all'ingrosso;
- attestazione di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
- altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
- licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.