domenica 2 giugno 2013

Documentazione antimafia (parte terza): Soggetti sottoposti alla verifica antimafia

La disciplina meglio definisce e allarga l'elenco dei soggetti sottoposti alla normativa in questione. La necessità di estendere il campo di applicazione delle disposizioni sta nel fatto che negli ultimi anni si è palesata l'infiltrazione della criminalità organizzata non solo nel consiglio d'amministrazione o nelle quote sociali di un'impresa, ma anche all'interno degli organi di controllo dell'attività. Di conseguenza, la verifica è estesa al direttore tecnico e ai componenti del collegio di revisione contabile, oltre agli organi di governance della società. Pertanto, oltre al direttore tecnico ove previsto, la documentazione antimafia deve riferirsi:
- nel caso di imprese individuali, al titolare;
- nel caso di associazioni, al legale rappresentante;
- nel caso di società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del c.c., di società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del c.c., al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- nel caso di società di capitali, al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 2602 del c.c. e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o alle società consorziate;
- nel caso di società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
- nel caso di società per accomandita semplice, ai soci accomandatari;
- nel caso di società di cui all'art. 2508 del c.c., a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
- nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero;
- nel caso di società personali, ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie;
- nel caso di associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, ai soggetti membri del collegio sindacale o al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6,  comma 1, lett. b del D. Lgs. 8 giugno 2011, n. 231;
- nel caso di società costituite all’estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, a coloro che esercitano poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione di impresa;
- nel caso di  società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del c.c., di società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del c.c. e società di capitali concessionarie nel settore dei giochi pubblici, ai soci persone fisiche che detengono anche indirettamente una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soci responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
Nell’ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell’organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione deve riferirsi anche al coniuge non separato.
Si specifica, inoltre, che l'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi.


Documentazione antimafia (parte seconda): i soggetti interessati alla richiesta della documentazione antimafia

I soggetti che devono richiedere la documentazione antimafia sono:
- le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti,
- gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico,
- le società o imprese comunque controllate dallo Stato od altro ente pubblico,
- i concessionari di opere pubbliche,
- i contraenti generali di cui all'art. 176 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
La certificazione antimafia deve essere acquisita prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche ovvero prima di rilasciare e consentire i provvedimenti di seguito, come indicati nell'art. 67 Libro I Titolo V Capo I del D.Lgs 159/2011:
- licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
- concessioni di acque pubbliche e diritti ad essi inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste dell'esercizio di attività imprenditoriali;
- concessione di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessione di servizi pubblici;
- iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astastori presso i mercati annonari all'ingrosso;
- attestazione di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
- altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
- licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.

sabato 1 giugno 2013

Documentazione antimafia e gli adempimenti degli enti (parte prima)

La legge 13 agosto 2010, n. 136, per intenderci quella che ha introdotto l’obbligo di tracciabilità dei contratti pubblici di appalto per lavori, servizi e forniture, ha previsto che il Governo adottasse, entro un anno dall'entrata in vigore della stesse legge, sia un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, al fine di effettuare una completa ricognizione della normativa antimafia di natura penale, processuale e amministrativa, sia un decreto legislativo per la modifica e l'integrazione della disciplina in materia di documentazione antimafia, nel rispetto dei principi di semplificazione, razionalizzazione e coordinamento della normativa vigente. Pertanto, il 6 settembre 2011 è stato emanato il D.Lgs. n. 159, quale Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
Il codice, essendo un corpus unico di norme, è stato suddiviso in quattro libri:
- Libro I: le misure di prevenzione, artt. 1-80;
- Libro II: la documentazione antimafia, artt. 82-101;
- Libro III: le attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata. L'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, artt. 102-114;
- Libro IV: modifiche al codice penale e alla legislazione penale complementare. Abrogazioni. Disposizioni transitorie e di coordinamento, artt. 115-120.
Il Libro II disciplina la documentazione antimafia, definendone gli elementi costitutivi quali la comunicazione, ossia l'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67, e l'informazione, ossia l'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'art. 91 comma 7, l'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate e le situazioni che danno luogo all'adozione, della stessa. Inoltre, istituisce la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed introduce disposizioni relative agli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'art. 143 del TUEL, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.