sabato 1 giugno 2013

Documentazione antimafia e gli adempimenti degli enti (parte prima)

La legge 13 agosto 2010, n. 136, per intenderci quella che ha introdotto l’obbligo di tracciabilità dei contratti pubblici di appalto per lavori, servizi e forniture, ha previsto che il Governo adottasse, entro un anno dall'entrata in vigore della stesse legge, sia un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, al fine di effettuare una completa ricognizione della normativa antimafia di natura penale, processuale e amministrativa, sia un decreto legislativo per la modifica e l'integrazione della disciplina in materia di documentazione antimafia, nel rispetto dei principi di semplificazione, razionalizzazione e coordinamento della normativa vigente. Pertanto, il 6 settembre 2011 è stato emanato il D.Lgs. n. 159, quale Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
Il codice, essendo un corpus unico di norme, è stato suddiviso in quattro libri:
- Libro I: le misure di prevenzione, artt. 1-80;
- Libro II: la documentazione antimafia, artt. 82-101;
- Libro III: le attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata. L'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, artt. 102-114;
- Libro IV: modifiche al codice penale e alla legislazione penale complementare. Abrogazioni. Disposizioni transitorie e di coordinamento, artt. 115-120.
Il Libro II disciplina la documentazione antimafia, definendone gli elementi costitutivi quali la comunicazione, ossia l'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67, e l'informazione, ossia l'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'art. 91 comma 7, l'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate e le situazioni che danno luogo all'adozione, della stessa. Inoltre, istituisce la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed introduce disposizioni relative agli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'art. 143 del TUEL, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

giovedì 30 maggio 2013

Imposta di bollo sui mandati di pagamento






 Per quanto riguarda le fatture ed i mandati di pagamento si pongono problemi di assoggettamento o meno all’imposta di bollo per gli enti locali, in particolare in tutti quei casi in cui il documento contabile non si riferisca ad operazioni assoggettate ad iva e sia di importo superiore a 77,47 euro. Infine la circolare 46, del 1983, della Ragioneria dello Stato, chiarisce come il bollo, nella ipotesi appena sopra descritta, sia dovuto tanto sulla fattura quanto sul relativo mandato.
 
Sono assoggettati all’imposta di bollo, in base a quanto stabilito dall’art. 13  Tariffa  Allegato A – Parte I, fin dall’origine nella misura di euro 1,81:
-          le fatture, le note, i conti e documenti simili, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; 
-          le ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione, 
se l’importo del documento di cui sopra, superi i 77,47 euro, e sia concernente:
·         operazioni fuori campo iva ( mancanza  del  presupposto  soggettivo  od oggettivo, ovvero territoriale)
·         
 operazioni escluse dal campo di applicazione dell’iva            art. 15 DPR 633/1972
·         
 operazioni effettuate senza il pagamento dell’Iva                   art. 74, c. 7,  DPR 633/1972
·         
 operazioni esenti da iva                                                              art. 10 DPR 633/1972.
 
Per le ricevute e le quietanze, contenute in un unico atto e relative a più percepenti, l’imposta si applica per ciascuno di essi. 
Per i documenti citati dall’art. 13, che non superino gli € 77,47, viene prevista l’esenzione dall’imposta di bollo. 
 
Altre esenzioni: 
 
In termini generali bisogna, innanzitutto, sottolineare che  l'Iva  e  l'imposta  di  bollo  sono tributi  alternativi,  nel  senso  che  l'applicabilità  dell'uno  esclude l'applicabilità  dell'altro.
Ai  sensi dell'art. 6 della Tabella, allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.  642  e degli artt. 13 e 14 della Tariffa allegata allo stesso decreto, le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed i  documenti  in genere  di  addebitamento  o  di  accreditamento  di   somme,   riguardanti operazioni soggette ad Iva  sono  esenti  dall'imposta  di  bollo  in  modo assoluto, cioè anche in caso di registrazione.
 
Ai fini dell’ottenimento dell'esenzione suddetta, i citati  documenti  devono  contenere una delle seguenti  indicazioni:
       - l'importo dell'Iva;
       - la dicitura che il documento è emesso in relazione al pagamento di corrispettivi assoggettati ad Iva.
 
 
Regole base per la corretta applicazione del bollo sulle fatture:
 
¾           Il bollo sulle fatture è a carico del soggetto che forma i predetti documenti, li consegna o li spedisce  - Ris. n. 444/E del 18 novembre 2008
¾           Il bollo apposto deve avere data anteriore alla data di creazione del documento  - Ris. n. 419/E del 3 novembre 2008
 
 
 
ü  Mandati di pagamento
Quando il pagamento è disposto con titoli di spesa (= mandati di pagamento), è dovuta, in ogni caso, l’imposta di bollo sulla quietanza, anche quando le fatture relative, emesse da parte dei fornitori degli enti senza addebito dell’IVA, sono già state assoggettate all’imposta di bollo nella misura di euro 1,81.
Il principio è stato confermato dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 365/E del 3 ottobre 2008. Ancor prima di tale risoluzione il Ministero delle Finanze si era espresso in argomento con la Circolare n. 46 del 28 luglio 1983.
La Circolare n. 46 del 1983, del Ministero delle Finanze, d’intesa con il Ministero del Tesoro, ha precisato che, quando il pagamento è disposto con titoli di spesa, è dovuta, in ogni caso, l’imposta di bollo sulla quietanza.
In tale ultima ipotesi, infatti, la quietanza deve essere necessariamente apposta sul titolo di spesa e, quindi, su un documento diverso da quello eventualmente già assoggettato ad imposta di bollo, con la conseguenza che non è possibile invocare la previsione della citata nota 2 dell’articolo 13 secondo cui l’imposta non è dovuta per “ la quietanza …apposta sui documenti già assoggettati all’imposta di bollo…”.
La Risoluzione n. 365 del 2008 precisa che l’imposta deve essere assolta in modo virtuale, mediante trattenuta all’atto dell’emissione del titolo di spesa.
L’agenzia in risposta a due quesiti posti dal ministero della Giustizia - che hanno per oggetto le modalità di applicazione dell’articolo 13 della tariffa, allegata al DPR 642/1972, su pagamenti riguardanti prestazioni esenti da Iva e per le quali sono state rilasciate fatture già sottoposte all’imposta di 1,81 euro - precisa inoltre che è dovuta l’imposta di bollo anche per le quietanze relative a ordinativi, mandati di pagamento, vaglia de Tesoro, con importo superiore a 77,47 euro, emessi dagli uffici giudiziari per prestazioni rese da “contribuenti” minimi. La tassa viene trattenuta in modo virtuale sul titolo di spesa.





















mercoledì 29 maggio 2013

L’ imposta di bollo negli enti locali

L’imposta di bollo trova riflessi su una serie di documenti posti in essere, ricevuti ovvero utilizzati, dagli enti locali. Naturalmente deve trattarsi di documenti a contenuto giuridico, documenti cioè che possono provare giuridicamente (anche solo eventualmente) uno stato, una condizione, un rapporto, ecc.

Atti
In primo luogo l’art. 1, Tariffa, Allegato A, parte I, assoggetta all’imposta di bollo tutti gli atti, intendendo per tali quelli rogati da enti locali.  Ma da subito ci rendiamo conto che delibere e determine, se non rilasciate a terzi con dichiarazione di conformità all’originale, sono assolutamente esclusi dall’assoggettamento all’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 1, c. 2 delle disposizioni generali.
Tutti gli altri atti, come gli atti di autentica, di dichiarazione di conformità all’originale, ancorché l’originale stesso sia esente, sono assoggettati all’imposta di bollo.

Contratti, verbali, inventari.
Anche i contratti e le scritture private, come verbali, inventari e constatazioni, poste in essere dagli enti locali, quando controfirmati sullo stesso foglio dall’altra parte in causa, sono soggetti all’imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, Tariffa, Allegato A, parte I.
Mentre come vedremo in seguito la documentazione di cui sopra,  quando contenente la firma solo dei rappresentati dell’Ente, come nei contratti scambiati per corrispondenza, art. 24, Tariffa, Allegato A, parte seconda, o come nei verbali di collaudo interni, cioè non controfirmati dall’appaltatore, l’imposta di bollo è dovuta solo in caso d’uso, cioè solo quando tali documenti vengono depositati all’ufficio del registro.

Istanze
Anche tutte le istanze, ovviamente quando non si tratti di semplici comunicazioni, tendenti ad ottenere un provvedimento, quali a solo titolo esemplificativo: per la concessione di un contributo, l’iscrizione in albi, registri o elenchi, il rilascio di certificazioni varie, il rilascio di autorizzazioni e/o concessioni, il rilascio in genere di documentazione, anche in copia conforme all’originale,  sono assoggettabili all’imposta di bollo ai sensi dell’art. 3 Tariffa Allegato A, parte I.
Naturalmente anche per le istanze sono previste tutta una serie di esenzioni, nella Tabella Allegato B, la cui consultazione risulta indispensabile per un corretto operare.  Ad esempio sono esenti quelle istanze volte ad ottenere sussidi, borse di studio e presalari, come quelle rivolte ad ottenere certificati non assoggettati al bollo, o quelle concernenti rapporti di pubblico impiego espressamente indicato nella nota 3, articolo 3 della tariffa, ecc.

Autorizzazioni e certificati
Anche tutte le autorizzazioni ed i certificati, connessi alla tenuta di pubblici registri, sono da assoggettare all’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 4, Tariffa Allegato A, parte I, salvo i casi di espressa esenzione previsti  nella Tabella, Allegato B, ovvero in leggi speciali.
Rientrano in tale categoria le certificazioni dell’anagrafe (soggette all’imposta di bollo) ed i certificati dello stato civile (esenti dall’imposta di bollo), cosi come le  concessioni edilizie e qualunque altra autorizzazione in genre, ad esempio: il passo carrabile, ecc.

Fatture e mandati
Anche per quanto riguarda le fatture ed i mandati di pagamento si pongono problemi di assoggettamento o meno all’imposta di bollo per gli enti locali, in particolare in tutti quei casi in cui il documento contabile non si riferisca ad operazioni assoggettate ad iva e sia di importo superiore a 77,47 euro. Infine la circolare 46, del 1983, della Ragioneria dello Stato, chiarisce come il bollo, nella ipotesi appena sopra descritta, sia dovuto tanto sulla fattura quanto sul relativo mandato.