lunedì 27 maggio 2013

I codici tributo per versare l’Imu delle categorie D

Con la risoluzione n. 33/E, del 21 maggio, l’Agenzia istituisce  i  codici tributo da utilizzare per il versamento, tramite i modelli  F24  e  F24  enti pubblici, dell’Imu, per  gli  immobili  ad  uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Mantengono la loro  validità i codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 35/E del 12 aprile  2012  e n. 53/E del 5 giugno 2012.

   
Con la risoluzione in commento, per consentire il versamento, tramite  modello  F24,  dell’IMU  per  gli immobili  ad  uso  produttivo  classificati  nel  gruppo  catastale  D,   si istituiscono i relativi codici tributo, che sono:
    3925  IMU  Imposta  municipale  propria  per  gli  immobili  ad  uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO
    3930 -  IMU  Imposta  municipale  propria  per  gli  immobili  ad  uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE
    359E -  IMU  Imposta  municipale  propria  per  gli  immobili  ad  uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO
    360E -  IMU  Imposta  municipale  propria  per  gli  immobili  ad  uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE

Codici tributo per i fabbricati rurali ad uso strumentale
I codici tributo 3925 e 359E sono utilizzabili anche per i fabbricati rurali ad uso strumentale, classificati nel gruppo catastale D.  Restano  validi  i codici tributo 3913 e 350E, istituiti con le  risoluzioni  n.  35/E  del  12 aprile 2012 e n. 53/E del 5 giugno  2012”,  per  i  versamenti  relativi  ai fabbricati rurali ad uso strumentale, diversi  da  quelli  classificati  nel gruppo catastale D.

mercoledì 22 maggio 2013

Validità temporale del DURC per gli acquisti in economia

Per le acquisizioni in economia (cioè attualmente fino a quarantamila euro) è possibile utilizzare un DURC in corso di validità emesso per un precedente contratto riguardante una diversa stazione appaltante, purché per lo stesso oggetto, fermo restando il principio per cui un DURC richiesto per una determinata finalità, indicata sullo stesso certificato, non può essere utilizzato in un ambito applicativo diverso da quello per cui è stato emesso.
La circolare 35/2010 del Ministero del lavoro introduce la semplificazione di cui sopra per i contratti ad affidamento diretto per  ragioni  di semplificazione e speditezza”
Si introduce quindi un concetto volto a semplificare i rapporti tra le stazioni appaltanti e gli operatori economici, nelle ipotesi di importi direttamente affidabili.
Anche la circolare 145/2010 dell’inps ribadisce il concetto, infatti testualmente recita Nell’ambito degli  appalti  aventi  ad  oggetto  acquisizione  di  beni, servizi e lavori effettuati in economia, ai sensi dell’art.  125,  comma  1, lett. b), del D.Lgs. n.163/2006, la validità  trimestrale  del  DURC  si riferisce allo specifico  contratto  per  il  quale  il  documento  è  stato richiesto. Si evidenzia che, nella sola ipotesi di acquisizione in economia di beni e servizi per i quali  è  consentito  l’affidamento  diretto  da  parte  del responsabile  del  procedimento,  la  validità  trimestrale  del  DURC  sarà collegata all’oggetto e non allo specifico contratto.

Intrapresa quindi la via di semplificazione e speditezza, si continua su questa stessa via introducendo la autodichiarazione per i contratti ad affidamento diretto.
Infatti, con l’articolo 4 , comma 2, del D.L. 70/2011, convertito nella L. 106/2011, si introduce il comma 14-bis all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. Tale novellato articolo dispone che per i contratti di forniture e servizi fino a ventimila euro, stipulati con la Pubblica Amministrazione e le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva in luogo del  DURC.
Con lo stesso D.L. . 70/2011, però si innalza la soglia di importo per l’affidamento diretto da ventimila euro a quarantamila euro, generando un poco di confusione negli operatori. Non abbiamo mai compreso fino in fondo se quella di innalzare la soglia per l’affidamento diretto a quarantamila euro e mantenere la possibilità di auto dichiarare la regolarità contributiva sia stata una precisa scelta del legislatore oppure un errore di coordinamento nell’ambito della stessa norma, tant’è e ci adeguiamo.
Quindi allo stato attuale:
- per gli acquisti in economia di soli beni e servizi fino a ventimila euro, per la verifica della regolarità contributiva dell’operatore economico, nelle diverse fasi dell’affidamento ovvero del pagamento, accettiamo la dichiarazione sostitutiva in alternativa alla richiesta on line del DURC;
- per gli acquisti in economia di soli e beni e servizi tra ventimila e quarantamila, anche se affidabili direttamente, acquisiamo, quale stazione appaltante, il DURC on line;
- per i lavori in economia da 1 a quarantamila euro, anche se affidabili direttamente, acquisiamo, quale stazione appaltante, il DURC on line.
Nelle tre suddette ipotesi tanto il DURC quanto la autodichiarazione vengono acquisiti per l’oggetto della prestazione, piuttosto che per il singolo contratto e pertanto, nell’ambito del periodo di validità trimestrale e per lo stesso oggetto, più settori della stessa stazione appaltante affidano prestazioni allo stesso operatore economico utilizzando il DURC o la autodichiarazione già acquisiti, come provvedono ad eseguire pagamenti sempre sulla base del DURC o della autodichiarazione già acquisiti. Attenzione però a non utilizzare il DURC o la autodichiarazione acquisiti per l’affidamento per emettere anche il pagamento, in quanto trattandosi di fasi diverse, ciò non è consentito.

Rammentiamo, infine, che la circolare 12/2012, del Ministero del Lavoro, ha chiarito che, fermo restando che la regolarità contributiva non può essere autocertificata, è possibile all’impresa presentare una autodichiarazione in luogo del durc in specifiche ipotesi previste dal legislatore, fra le quali quella di cui all’art. 4, comma 14-bis, del DL 70/2011, cioè per l’affidamento ed il pagamento in ipotesi di contratti di appalto per forniture e servizi fino a 20 mila euro.

martedì 21 maggio 2013

Bollo e registrazione dei contratti informatici

Il pubblico ufficiale può  chiedere la registrazione dell’atto informatico al competente ufficio secondo le ordinarie modalità di registrazione, presentando:
copia conforme su supporto cartaceo del documento elettronico sulla quale l’imposta di bollo è assolta mediante contrassegni sostitutivi delle marche da bollo;
modello 69, debitamente compilato, in duplice copia;
ricevuta del versamento delle imposte.
L’ufficio restituisce una copia del modello 69 in cui sono indicati gli estremi di registrazione e i dati relativi al pagamento dei tributi dovuti.
Per quanto attiene all’assolvimento dell’imposta di bollo per i contratti stipulati in modalità elettronica e non registrati per via telematica, si rammenta che i documenti elettronici sono “soggetti al l’imposta di bollo nella medesima misura prevista per le diverse tipologie di documenti indicati nella tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 (circolare dell’Agenzia delle Entrate 6 dicembre 2006, n. 36). Per i pagamenti si segnala che, oltre alle modalità ordinarie previste dall’articolo 3, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è possibile far riferimento a quelle previste dall’articolo 7 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 23 gennaio 2004 (bollo virtuale).
Relativamente ai contratti stipulati mediante scrittura privata l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con determinazione n. 1 del 13 febbraio 2013, ha chiarito che, ai fini del rispetto di quanto previsto dall’articolo 11, comma 13, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “la forma cartacea resta legittima in caso di scrittura privata ”. Più in dettaglio, la determinazione precisa che per la scrittura privata “resta ammissibile la forma cartacea e le forme equipollenti ammesse dall’ordinamento ”. Non si può quindi escludere che i contratti possano essere stipulati in modalità elettronica poiché, “laddove sia ammessa la stipulazione per scrittura privata, è chiaramente nella facoltà delle parti sottoscrivere il contratto con firma digitale ”.
Si delinea, pertanto, uno scenario secondo cui può essere richiesta la registrazione di contratti privati stipulati in modalità cartacea o in modalità elettronica . Nel primo caso l’ufficio registra i contratti secondo le modalità ordinarie mentre, per procedere nella registrazione di quelli stipulati in modalità elettronica, l’ufficio può far riferimento alle indicazioni fornite con la circolare n. 58 del 17 ottobre 2008. Tale circolare, che disciplina il regime transitorio di registrazione degli atti di trasferimento di quote di S.r.l., fornisce indicazioni per la verifica del documento elettronico e la registrazione dello stesso.
In particolare devono essere presentati all’ufficio: l’atto firmato digitalmente dai contraenti su supporto di memorizzazione (CD o DVD) unitamente ad una stampa in formato cartaceo; il modello 69, debitamente compilato, in duplice copia; i contrassegni sostitutivi delle marche da bollo per l’assolvimento dell’imposta di bollo (sia per l’originale informatico che per la copia cartacea); ricevuta del versamento delle imposte.
L’ufficio verifica che:
il documento non sia stato modificato dopo la firma;
il certificato del sottoscrittore sia garantito da un’autorità di
certificazione inclusa nell’elenco pubblico dei certificatori;
il certificato del sottoscrittore non sia scaduto;
il certificato del sottoscrittore non sia stato sospeso o revocato;
Altrimenti, l'Ente che non ha ancora l'abilitazione per l'invio telematico può richiedere la registrazione dei contratti di appalto inviando per PEC i seguenti file :
contratto elettronico
modello 69 con firma digitale
modello con imposte dovute (codici) ed imposta di bollo (codice 456T) e firma digitale.
Nell'oggetto della PEC l'Ente scriverà: Contratto di appalto da registrare - UT di....- repertorio...
L'Ufficio dell'Agenzia dell'Agenzia delle Entrate procede al controllo della regolarità dell'apposizione della firma digitale e della marca temporale
Il funzionario dell’ufficio potrà quindi stampare il contratto, apporre sullo stesso gli estremi di registrazione e conservare anche in formato elettronico il contratto, il modello 69, il modello F23.
L'ufficio provvede poi alla registrazione del contratto e restituisce, con la PEC, il file con il contratto ed il modello 69, stampabile e salvabile come file in registro web, che, riporta, gli estremi del contratto e di registrazione.
Per quanto concerne l’imposta di bollo la commisurazione sarà quella secondo le regole ordinaria (14,62 euro per foglio , ecc) , poiché la trasmissione in Pec non si configura quale trasmissione telematica vera e propria.