lunedì 20 maggio 2013

I servizi per conto terzi e partite di giro

I servizi per conto di terzi comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell’ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità e autonomia decisionale le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.
In deroga alla definizione di “Servizi per conto terzi” sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti: i depositi dell’ente presso terzi, i depositi di terzi presso l’ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità e i relativi rimborsi.
Ai fini dell’individuazione delle “operazioni per conto di terzi”  l’autonomia decisionale sussiste quando l’ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare,  tempi e  destinatari della spesa
Hanno, ad esempio, natura di “Servizi per conto terzi:
- le operazioni” svolte dall’ente come “capofila”, solo come mero esecutore della spesa, nei casi in cui l’ente riceva risorse da trasferire a soggetti già individuati, sulla base di tempi e  di importi predefiniti;
- la gestione della contabilità svolta per conto di un altro ente (anche non avente personalità giuridica) che ha un proprio bilancio di previsione e di consuntivo.
Invece, non hanno natura di “Servizi per conto di terzi” e, di conseguenza, devono essere contabilizzate negli altri titoli del bilancio:
le spese sostenute per conto di un altro ente che comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate,  quali le spese elettorali sostenute dai comuni per altre amministrazioni pubbliche, le spese di giustizia, ecc.
 le operazioni svolte per conto di un altro soggetto (anche non avente personalità giuridica, comprese le articolazioni organizzative dell’ente stesso) che non ha un  proprio bilancio nel quale contabilizzare le medesime operazioni;
i finanziamenti comunitari, anche se destinati ad essere spesi coinvolgendo altri enti, nei casi in cui non risultino predefiniti tempi, importi e destinatari dei successivi trasferimenti;
le operazioni in attesa di imputazione definitiva al bilancio.

domenica 19 maggio 2013

Accertamento e/o riscossione di entrate non previste

Nel caso di accertamento e/o riscossione di entrate per le quali, in bilancio, non è prevista l’apposita “tipologia di entrata” e non è possibile procedere alla variazione del bilancio essendo scaduti i termini di legge, l’operazione è registrata istituendo, in sede di gestione, apposita voce, con stanziamento pari a zero.  Tale procedimento è diretto a garantire la corretta applicazione dell’articolo 7 del Decreto legislativo n. 118 del 2011, che prevede il divieto di imputazione provvisoria delle operazioni alle partite di giro. Alle entrate derivanti da trasferimenti da Stato, Regioni, altri soggetti, per le quali, a causa delle scarse informazioni disponibili, non risulti possibile individuare esattamente la natura del trasferimento entro la chiusura del rendiconto, è possibile attribuire una denominazione generica che, in ogni caso, individui che trattasi di trasferimenti da Stato, di trasferimenti da Regione, ecc.

Il Durc per i professionisti

Premesso che il durc va richiesto nella ipotesi di contratti di appalto relativi a lavori, servizi e forniture, ai sensi degli artt. 4 e 6 del dpr 207/2010. Nella ipotesi di rapporti con professionisti, il documento di regolarità contributiva va richiesto solo se il rapporto  è qualificabile quale appalto di servizi (quali per esempio gli appalti a professionisti per attività di formazione, per il rilascio di pareri legali, per la tenuta di contabilità, ecc, configurabili appunto appalti di servizi ai sensi degli allegati A e B al codice dei contratti). Qualora invece il rapporto sia configurabile quale semplice prestazione di opera professionale ope legis (come negli incarichi di patrocinio legale) o per scelta dell’Ente (che li ha configurati come tali facendovi ricorso ai sensi dell’art. 7, comma 6, del 165/01) la verifica della regolarità contributiva in capo al professionista non va effettuata (si vedano in tal senso e per le differenze le delibere 7/2009 di Corte conti Veneto e 29/2009 di Corte conti Basilicata).