sabato 18 maggio 2013

Trattamento fiscale espropri a società

La società espropriata deve emettere fattura con Iva e, in base all’art. 13, co. 2, lett. a) del D.P.R. 633/1972, l’Iva va calcolata sull’indennizzo e non scorporata altrimenti l’indennizzo non sarebbe più del tutto tale.
Per quanto concerne l’individuazione del momento ai fini della collocazione del terreno nelle zone omogenee, si deve fare riferimento al piano urbanistico vigente non al momento dell’emissione del decreto di esproprio, bensì all’inizio della procedura esecutiva.
Va inoltre osservato che il comma 5, del citato art. 11, qualifica come plusvalenze le somme, percepite da soggetti che non esercitano imprese commerciali, a titolo di indennità di esproprio o cessioni volontarie nell’ambito del procedimento espropriativo, acquisizione coattiva. Pertanto alle società commerciali (S.r.l., s.n.c., s.a.s., s.p.a., ecc.) non va applicata la ritenuta a titolo d’imposta del 20% (si veda Corte dei Conti, sez. contr., 26.5.1993, n. 87), in quanto gli stessi enti dovranno invece emettere regolare fattura con Iva (aliquota 20%). Infatti dette cessioni da parte delle società commerciali, per effetto di procedura espropriativa, fatto salvo il caso di esclusione oggettiva ai sensi dell’art. 2, co. 3, del D.P.R. 633/1972 (terreni inedificabili), sono soggette ad Iva in base ai seguenti articoli del D.P.R. 633/1972 (legge Iva):
a)     art. 4, co, 2°, n. 1: si considerano in ogni caso effettuate in regime d’impresa le cessioni o prestazioni effettuate da società commerciali;
b)     art. 6, co. 1, lett. a): le cessioni di beni per atto della pubblica autorità si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo, per cui a tale momento va ricondotto l’obbligo dell’emissione della relativa fattura;
c)     art. 13, co. 2, lett. a): la base imponibile per le operazioni di cui al punto sub b) è costituita dall’indennizzo comunque denominato.
Di conseguenza la società espropriata deve emettere fattura con Iva e, in base al citato art. 13, co. 2, lett. a) del D.P.R. 633/1972, l’Iva va calcolata sull’indennizzo e non scorporata altrimenti l’indennizzo non sarebbe più del tutto tale.

venerdì 17 maggio 2013

Lo Stato, attraverso Cassa depositi e prestiti, presta ai comuni esattamente quanto taglia

L’articolo 16, comma 6, del DL 95/2012, cd spending review, riduce il fondo sperimentale di solidarietà (in pratica i trasferimenti) per i comuni di 2.250 milioni, per il 2013, e di 2.500 milioni per il 2014. Mentre per le provincie le riduzioni di trasferimenti ammontano a  1.200 milioni per il 2013 ed altrettanti per il 2014.

Il comma 10, dell’art. 1, del DL 35/2013, cd sblocca pagamenti, mette a disposizione degli enti locali, provincie comprese, rispettivamente 2.000 milioni di euro, per il 2013,  ed altri 2.000 per il 2014.

I Comuni con i loro soldi, che lo Stato prima trattiene poi presta, pagheranno le imprese, che però, in molti casi, non vedranno un euro.
Infatti, a causa dei costanti ritardi nei pagamenti delle spettanze, molte imprese versano in grave crisi di liquidità, evidenziata dai durc irregolari e dalle pendenze presso Equitalia, evidenziate al controllo, ai sensi dell’art. 48 bis del dpr 600/73.
Se non vengono sospese, con apposito emendamento in occasione della conversione in Legge del citato Decreto 35, le procedure di verifica della regolarità contributiva e previdenziale e della pendenza di cartelle esattoriali non pagate, i pagamenti, che gli enti faranno, dovranno essere dirottati verso Inps, Inail, Cassa edile e/o Equitalia

Quindi lo stato con una semplice partita di giro lascia tutti contenti, senza alcun onere nel proprio bilancio. Infatti, gli Enti locali, che in questi ultimi anni stanno diventando i parafulmini di ogni inefficienza pubblica, prenderanno a prestito i loro soldi, li utilizzeranno per versarli, per conto delle imprese, agli enti previdenziali, assistenziali ed esattoriali, e, per giunta, ci pagheranno sopra gli interessi al 3,302% annuo.

lunedì 13 maggio 2013

Decreto riordino trasparenza obbligo pubblicazione solo per contributi sopra mille euro

Essendo stato abrogato l’art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, non vi è più l’obbligo di pubblicare tutti i corrispettivi e compensi di importo superiore a mille euro, dato che la formulazione dell’art. 26 del decreto di riordino, come spiegheremo, limita l’obbligo alla sola erogazione dei contributi.