martedì 7 maggio 2013

TARES pagamenti in acconto sui vecchi modelli

Per  il  pagamento  delle prime due rate della  TARES,  i  comuni  hanno  la  facoltà  di  inviare  ai
contribuenti i modelli di pagamento già predisposti e  precompilati  per  il versamento dei precedenti prelievi. Gli stessi enti possono, inoltre, utilizzare le altre modalità  di
pagamento dei predetti tributi, già in uso durante l’anno 2012. Gli  importi in tal modo versati dovranno, ovviamente, essere considerati ai  fini  della determinazione dell’ultima rata dovuta a saldo della TARES. L’ultima  rata  dovrà essere  determinata  sulla  base  dei   nuovi   importi   della   TARES   e, contestualmente, dovrà essere versata anche la  maggiorazione  standard,  di
cui al comma 13 dell’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011. Gli  importi relativi alla Addizionale  ex-ECA  non  possono  essere  più   addebitati   ai contribuenti, anche se si utilizzano gli strumenti di pagamento già  in  uso nel 2012. Se il comune ha già disciplinato il nuovo tributo, può, comunque, utilizzare i suddetti strumenti di pagamento precompilati con gli importi determinati sulla base delle tariffe della TARES. L’utilizzo degli strumenti di  pagamento in uso durante i precedenti regimi  di  prelievo  è  precluso  soltanto  per l’ultima rata della TARES. Anche nel caso in cui il comune abbia previsto il pagamento del tributo  in  sole  due  rate,  per  la seconda deve  essere  necessariamente  utilizzato  il  modello  F  24  o  il bollettino di conto corrente postale, in via  di  predisposizione,  previsti per la TARES. Resta fermo che l’utilizzo dei  bollettini  di  conto  corrente  postale predisposti per il pagamento dei regimi precedenti costituisce una mera facoltà, potendo il comune utilizzare, già a  decorrere dalla prima rata, il modello F 24 e il bollettino di conto corrente postale, qualora disponibili in tempo utile per il suddetto versamento della prima rata. Fino a quando non verranno resi disponibili i nuovi strumenti di pagamento non  è  possibile  l’apertura  di  un  conto  corrente  postale intestato alla TARES o  la  modifica  di  intestazione  degli  strumenti  di pagamento già in uso nel corso del 2012.

Fondo anti-default per il futuro | Iusletter

Fondo anti-default per il futuro | Iusletter

lunedì 6 maggio 2013

Tares circolare 1 DF

Il versamento  della  prima  rata  potrebbe  essere  anticipato rispetto all’attuale scadenza di luglio   e  quello  relativo  all’ultima rata potrebbe essere posticipato rispetto alla scadenza di ottobre. Se il comune non  interviene  con  una propria delibera a modificare la scadenza delle rate della TARES, il termine per il versamento delle rate di gennaio, aprile e  luglio  resta  fissato  a luglio, mentre l’ultima rata scadrà  nel  mese  di ottobre 2013, dovendosi in questo caso applicare quanto previsto per  l’anno 2013 dal citato comma 35 dell’art. 14. La norma impone ai comuni, a tutela del  contribuente,  di pubblicare la deliberazione di modifica delle scadenze e  del  numero  delle
rate, anche sul sito web istituzionale  del  comune  stesso,  almeno  trenta giorni prima della data di versamento. Tale deliberazione rientra  nell’ambito  delle competenze attribuite al consiglio comunale, ai sensi  dell’art.  14,  comma 22, lett. e), del D. L. n. 201 del 2011. Deliberazione che
può, comunque, essere  adottata  anche  nelle  more  della  regolamentazione comunale del nuovo tributo, come precisa espressamente la lett. a) del comma 2 dell’art. 10 del D. L. n. 35 del 2013.